Ordinanza n. 311 del 1992

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ORDINANZA N. 311

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991 dal Pretore di Rossano nel procedimento penale a carico di Murrone Michele iscritta al n.98 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO in fatto che nel corso del procedimento penale a carico di Murrone Michele, imputato del reato di emissione di assegni bancari senza copertura (commesso in data 10 novembre 1989), il Pretore di Rossano ha sollevato, con ordinanza del 29 novembre 1991, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui fa conseguire l'effetto della procedibilità dell'azione penale per mancato pagamento delle somme previste dall'art. 4 della legge medesima, allorquando imputato sia un imprenditore sottoposto, durante il decorso dei termini di cui all'art. 11 cit., a procedura di amministrazione controllata;

che, essendo l'imputato nell'impossibilità giuridica di onorare tardivamente i titoli protestati e di effettuare gli altri pagamenti previsti dall'art. 4 cit. al fine di rendere improcedibile l'azione penale, sussisterebbe - ad avviso del giudice rimettente-disparità di trattamento (art. 3 Cost.) in danno di chi risulti ammesso all'amministrazione controllata rispetto a chi a tale procedura non sia assoggettato;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato eccependo preliminarmente la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità perchè già dichiarata inammissibile con sentenza n. 32 del 1992.

CONSIDERATO che la censura è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi manifestamente inammissibile (con ordinanze n. 172 e n. 240 del 1992) la medesima questione di costituzionalità relativamente alla posizione dell'imputato fallito, alla quale è del tutto assimilabile, al fine che interessa, la posizione dell'imputato assoggettato alla procedura concorsuale dell'amministrazione controllata; nè il giudice rimettente introduce nuovi e diversi profili di valutazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n.386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rossano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/07/92.