Sentenza n. 303 del 1992

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SENTENZA N. 303

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Mottola Antonio contro il Ministero della Pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Mottola Antonio, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

udito l'avvocato Giorgio Recchia per Mottola Antonio e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. -- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, adito da un pubblico dipendente assunto per chiamata diretta ex legge n. 285 del 1977 -- il quale aveva chiesto il riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata nel periodo non di ruolo svolto nella p.A. e del diritto al trattamento di quiescenza, nonchè l'accertamento del diritto a riscuotere gli aumenti periodici -- accogliendo l'eccezione della parte, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui si escludono dagli aumenti periodici biennali di stipendio del 2,50% i giovani assunti in base alla legge n. 285 del 1977. La lesione dei cennati parametri costituzionali deriverebbe, da un lato, dalla mancata estensione di detti aumenti a figure di rapporti non di ruolo non dissimili da quelle previste dalla norma impugnata; dall'altro, dal non essere adeguatamente retribuita la migliore qualità del lavoro derivante dalla maggiore esperienza acquisita dal personale dopo un certo periodo di servizio.

2. -- Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la norma impugnata concernerebbe categorie diverse da quella di appartenenza del ricorrente che, viceversa, sarebbe disciplinata dall'art. 26-quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che riconosce alla categoria medesima la sola retribuzione minima del personale non di ruolo dello Stato, con esclusione di altri benefici. Impropriamente, quindi, la questione sarebbe stata sollevata in riferimento alla legge n. 312 del 1980. Rilevato poi che la categoria dei giovani assunti ex legge n. 285 del 1977 non è per le sue peculiarità -- tra l'altro la durata brevissima del rapporto -- paragonabile con quella contemplata nella norma in epigrafe (con cui, del resto, il giudice a quo non istituirebbe alcuna comparazione), l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

3. -- Nella memoria della difesa privata si ricorda come l'ordinanza di rimessione muova dalla sentenza n. 1 del 7 febbraio 1991, con cui l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, investita su analoga questione da un'ordinanza (n. 790 del 3 settembre 1990) della VI sezione del Consiglio di Stato -- che, in previsione di contrasto con le sentenze nn.584 e 826 del 1989 della IV sezione, non aveva deciso sull'appello dell'Avvocatura dello Stato -- ha rigettato le domande di dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977.

La difesa sottolinea come la VI sezione (ordinanza n. 790), rilevato che, con l'esame d'idoneità, gli assunti ex legge n. 285 acquisiscono, già prima d'entrare in ruolo, lo status di dipendenti non di ruolo dello Stato (art. 26-quater, terzo comma, della legge n. 33 del 1980), era favorevole al riconoscimento degli aumenti periodici, considerando applicabile il qui impugnato art. 30, quarto comma, della legge n. 312 del 1980, riflettente il principio generale (valido per tutti i dipendenti non di ruolo) del miglioramento nella qualità del lavoro svolto dai dipendenti che vengono maturando una progressiva anzianità di servizio.

Criticando l'orientamento dell'Adunanza plenaria (sentenza n.1 del 1991) -- che, negata l'ipotizzabilità di una nozione unitaria di impiegati civili non di ruolo, ha accolto il ricorso dell'Avvocatura dello Stato contro la decisione del TAR Lazio n. 689 del 1989 favorevole al riconoscimento del periodo preruolo prestato da dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977 -- la difesa avverte che nel contratto del ricorrente è affermata l'equiparazione al trattamento economico degli impiegati statali sia per quanto riguarda lo stipendio che per quanto riguarda le altre componenti dello stipendio vigenti all'epoca. La situazione non sarebbe diversa per altri soggetti assunti ai sensi dell'art. 27 della legge n. 285 del 1977, dato che, secondo l'art. 26-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito in legge n. 33 del 1980), gli artt. 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con cui le amministrazioni statali hanno stipulato convenzioni ex art. 27 della legge n. 285 del 1977.

Questa equiparazione sarebbe stata confermata dalla legge n. 138 del 1984 (sul personale risultato idoneo agli esami) e dalla legge n. 894 del 1984 (sui non idonei).

Nel complesso la legge n. 285 del 1977 evidenzierebbe già la posizione degli assunti a tempo indeterminato come dipendenti non di ruolo secondo il D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, immessi poi nei ruoli con decorrenza 1 giugno 1985 pur avendo sostenuto la prova scritta nel dicembre 1980 e gli orali soltanto nell'anno successivo. E poichè con il 1 giugno 1985 il rapporto d'impiego non cessa, il rapporto di lavoro non di ruolo e quello di ruolo andrebbero ricongiunti.

Se la questione non venisse accolta, soggiunge la difesa, il ricorrente sarebbe discriminato sia rispetto agli altri precari assunti dalla p.A. -- ai quali l'art. 30, quarto comma, legge n. 312 del 1980, è automaticamente applicato -- sia rispetto a tutti i dipendenti dell'amministrazione di appartenenza svolgenti le medesime funzioni.

Concludendo, la difesa insiste per l'accoglimento e chiede l'applicazione dei principi di cui agli artt. 3 e 36 Cost., secondo i criteri evidenziati da questa Corte nella sentenza n. 1012 del 1988.

4. -- Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, la difesa privata confuta le eccezioni dell'Avvocatura, rilevando in primo luogo che, mentre la legge n. 33 del 1980 disciplinerebbe in via transitoria il rapporto tra amministrazione e detto personale fino al momento della formazione della relativa graduatoria, la legge n. 312 del 1980 regolerebbe invece il rapporto giuridico ed economico di tutto il personale statale comprensivo dei precari appartenenti alla categoria dei fuori ruolo.

Dell'applicabilità della legge n. 312 del 1980 alle situazioni pregresse si troverebbe poi conferma sia nella prima parte del terzo comma dell'art.26-quater -- per cui a detto personale è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato -- sia nel recente DPCM 22 gennaio 1992, che all'art. 6, relativo agli assunti ex legge n. 285 del 1977, precisa che costoro, anche se mantenuti in ruolo soprannumerario o in posizione di fuori ruolo, sono parificati -- ad ogni altro effetto -- al restante personale dipendente.

Considerato in diritto

1. -- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza dell'8 aprile 1991 -- pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 1992 (Reg. ord. n. 108 del 1992) -- solleva, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui esclude la categoria di personale cui appartiene il ricorrente dagli aumenti periodici biennali di stipendio.

2. -- La questione è inammissibile.

La disposizione censurata stabilisce l'aumento periodico biennale del 2,50% per gli stipendi del personale esaustivamente descritto nel precedente comma terzo, che si richiama alla normativa a partire dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato).

La locuzione "personale non di ruolo" non designa una serie tipizzata e chiusa di categorie, ma un genus definito in modo residuale e non omogeneo rispetto al personale in ruolo.

É il legislatore a designarne le species, e non in via di correzione il giudice delle leggi, soprattutto quando manchi un'analisi con un adeguato tertium comparationis.

Quanto al caso in esame, la categoria degli assunti in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), nella fase che va dalla iscrizione in apposite graduatorie -- a seguito del superamento degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni -- fino alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivo ingresso nei ruoli, trova disciplina nell'art.26- quater del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il quarto comma di tale articolo riconosce a detto personale il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonchè il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Il trattamento retributivo è disposto nella misura base minima prevista per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.

Il giudice rimettente avrebbe dovuto semmai sollevare questione di costituzionalità su questa norma, non su quella impugnata che, essendo estranea alla categoria di cui alla doglianza, è inidonea a sostenere l'oggetto della censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/06/92.