ORDINANZA N. 288
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 "Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di esercizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri", promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Ferrando Secondo ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;
RITENUTO che nel giudizio promosso con ricorso presentato da Ferrando Secondo e altri contro il Prefetto di Imperia, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero della Difesa e il Comune di Bordighera, e nei confronti della controinteressata EDIL- PRO S.p.A., per l'annullamento del decreto del Prefetto di Imperia del 20 aprile 1990, recante autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza di terreni di proprietà dei ricorrenti, nonchè dei provvedimenti del Ministro dei Lavori pubblici di approvazione, localizzazione e concessione delle opere relative alla realizzazione della sede del Comando intermedio dei Carabinieri di Bordighera, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 17 ottobre 1991 (R.O. n. 157/1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie previsto dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere indicate dalla stessa legge "sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare";
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
CONSIDERATO che una questione identica a quella sollevata nel presente giudizio è già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 150 del 1992;
che con l'ordinanza in esame non sono stati prospettati argomenti nuovi e, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria in riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/06/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 17/06/92.