Ordinanza n. 286 del 1992

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ORDINANZA N. 286

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Flavio Gino, ed altra, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n.7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede quale motivo di reiezione della istanza di convalida di sfratto per morosità, in caso di mancata comparizione dell'intimato, anche la opposizione dispiegata dal terzo intervenuto nel procedimento sommario ai sensi dell'art. 105, primo comma, del codice di procedura civile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in quanto manca nell'ordinanza di rimessione la motivazione in ordine alla reale posizione sostanziale fatta valere dal terzo interveniente nel procedimento per convalida di sfratto ed è proposta una questione a rilevanza meramente eventuale;

CONSIDERATO che il terzo interveniente nel procedimento per convalida di sfratto può essere legittimato a proporre opposizione con gli stessi effetti della comparizione e della opposizione dell'intimato solo se titolare di uno dei rapporti tipici previsti dall'art. 657 del codice di procedura civile;

che il Pretore rimettente non ha accertato la posizione sostanziale dell'interveniente e non ha motivato in ordine ad essa sotto il profilo sopra indicato;

che ne deriva la manifesta inammissibilità della questione proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Rimini con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/06/92.