Ordinanza n. 268 del 1992

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ORDINANZA N. 268

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1991 dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale della Corte dei conti nei confronti di Cerquaglia Zeffirino ed altri, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Cerquaglia Zeffirino ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

udito l'avv. Carmine Macrì per Cerquaglia Zeffirino ed altri.

RITENUTO che nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore Generale della Corte dei conti nei confronti di alcuni amministratori di un'Unità sanitaria locale per fatti -- configuranti danno per l'erario -- consistenti in erogazioni di denaro relative al periodo dal 27 giugno 1984 al 27 giugno 1987, la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, con ordinanza emessa il 17 settembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in via subordinata, dell'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui -- rispettivamente -- non comprendono gli amministratori delle unità sanitarie locali tra i soggetti (amministratori e dipendenti degli enti locali) che beneficiano della riduzione da dieci a cinque anni della prescrizione dell'azione di responsabilità patrimoniale e lasciano invariato il termine di prescrizione decennale stabilito per tutti i dipendenti dello Stato;

che a parere del giudice a quo, il legislatore ha voluto realizzare una evidente finalità di omogeneizzazione del regime di responsabilità di tutti i pubblici dipendenti, con conseguente irrazionalità della detta esclusione, per la sostanziale analogia di compiti e funzioni degli amministratori pubblici ed amministratori delle unità sanitarie locali, per cui verrebbe a determinarsi disparità di trattamento, nonchè lesione del principio di buon andamento della P.A.;

che su questa stessa premessa il giudice a quo, qualora il censurato art.58, quarto comma, non dovesse essere ritenuto illegittimo, individua, in via subordinata, analoga violazione dei medesimi parametri costituzionali nella citata previsione del T.U. del 1957 sugli impiegati civili dello Stato, in quanto continuerebbe a prevedere, per costoro, un regime di responsabilità più "gravoso" di quello introdotto nell'ambito degli enti locali;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private, insistendo per la declaratoria d'illegittimità come prospettata in ordinanza di rimessione.

CONSIDERATO che il giudice a quo ha apoditticamente motivato la rilevanza della questione con l'"invocata" applicabilità della norma impugnata anche a fatti verificatisi anteriormente al 13 giugno 1990, data d'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;

che, viceversa, anche a voler ammettere tale applicabilità, il nuovo termine quinquennale non potrebbe che calcolarsi dal 13 giugno 1990, sempre che a tale data non rimanesse a decorrere un termine minore quale residua frazione del decennio ex art. 19, ultimo comma, del T.U. n.3 del 1957;

che, quindi, in concreto, la denunciata, omessa estensione della previsione più favorevole contenuta nel quarto comma del censurato art. 58 risulta ininfluente nel giudizio a quo, in cui andrebbe comunque esclusa l'intervenuta prescrizione dell'azione, promossa dal Procuratore Generale con atti notificati tra il marzo e l'aprile del 1991, in relazione a fatti verificatisi tra il 27 giugno 1984 ed il 27 giugno 1987;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/06/92.