ORDINANZA N. 239
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Pretore di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Assunta Lanci ed I.N.P.S., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
RITENUTO che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità che le veniva corrisposta dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Lanciano, con ordinanza emessa l'8 novembre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui, malgrado le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia, preclude detta integrazione.
CONSIDERATO che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima in parte qua da questa Corte con sentenza n. 165 del 1992;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/05/92.