ORDINANZA N. 225
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 31 ottobre 1991 dal Tribunale di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 731 e 750 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
RITENUTO che con le due ordinanze, di identico tenore, indicate in epigrafe, il Tribunale di Enna dubita che l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, in quanto esclude che-rispetto ai delitti indicati dal terzo comma dell'art. 275 del codice di procedura penale (nel testo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)-l'applicazione della custodia cautelare in carcere trovi un limite nella possibilità che le esigenze cautelari siano soddisfatte con altre misure, violi gli artt. 76 e 77 Cost., dato che si pone in contrasto con la direttiva di cui al n. 59 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che pone, tra l'altro, il < divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari>;
che ad avviso del Tribunale rimettente le esigenze di straordinaria necessità ed urgenza poste a fondamento del decreto- legge possono legittimare-in deroga all'art. 7 della legge delega-l'adozione di disposizioni correttive del codice senza il previo parere della commissione di cui al successivo art. 8, ma non potrebbero giustificare l'emanazione di norme contrastanti con i principi fondamentali della medesima legge delega;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
CONSIDERATO che i due giudizi vanno riuniti in quanto hanno ad oggetto la medesima questione;
che la legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge e ben può, quindi, essere modificata con una legge successiva;
che di conseguenza detta legge, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., può essere modificata anche con decreto-legge, salva ovviamente la sua successiva conversione, che nella specie è avvenuta con la legge 8 novembre 1991, n. 356, che ha mantenuto nel medesimo testo la disposizione impugnata;
che perciò la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 (Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Enna con due ordinanze del 31 ottobre 1991 (R.o. nn. 731 e 750 del 1991).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/05/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 25/05/92.