Ordinanza n. 216 del 1992

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ORDINANZA N. 216

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale a carico di Pekarek Felicitas, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.44, prima serie speciale dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 25, 3, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale - dopo la chiusura di esse - riconosca la propria incompetenza, dichiarandola con sentenza, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anzichè a quest'ultimo;

che la questione era sorta a causa di un giro vizioso compiuto dal procedimento penale (per il reato di emissione di assegni a vuoto) a carico del Pekarek, in quanto il Procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Verona, in data 10 aprile 1990, aveva richiesto l'emissione del decreto penale di condanna dell'imputato e il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta, aveva pronunciato sentenza d'incompetenza territoriale trasmettendo gli atti al Procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Brescia, ritenuto competente, ma quest'ultimo, reputandosi a sua volta incompetente, aveva trasmesso, in data 20 febbraio 1991, gli atti al Procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Verona che, a sua volta, aveva rinnovato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari presso la pretura veronese;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto della questione perchè manifestamente infondata.

CONSIDERATO che il giudice remittente ha, egli stesso, correttamente indicato la soluzione del problema quando ha ipotizzato la restituzione degli atti al pubblico ministero mittente con l'esplicita raccomandazione di far richiesta al (proprio) giudice di conflitto di competenza avanti alla Corte di cassazione, così automaticamente contraddicendo il petitum rivolto a questa Corte, mirante a una pronuncia additiva con la quale si determini lo stesso meccanismo stabilito per i casi d'incompetenza per territorio dichiarata dal giudice di primo grado;

che, pertanto, la pronuncia con la quale il giudice si dichiara, con sentenza, incompetente e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente è vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale può solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le proprie funzioni, ai fini dell'elevazione dell'eventuale conflitto;

che dunque la questione proposta dal giudice a quo deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 25, 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/05/92.