ORDINANZA N. 209
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 28, 54 e 81 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn.6, 7 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.
RITENUTO che la Corte di assise di Trani, il Pretore di Pistoia e il Tribunale di Pistoia, con tre ordinanze sostanzialmente analoghe emesse rispettivamente il 29 novembre, l'8 ottobre e il 2 dicembre 1991 (r. ord. nn. 28, 54 e 81 del 1992), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;
che, ad avviso dei remittenti, le norme impugnate violano il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), il diritto alla prova (art.24 Cost.), nonchè, secondo il Pretore di Pistoia, il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);
che nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Pistoia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
CONSIDERATO che, per l'identità della questione sollevata, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nella parte in cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni -, e dell'art.195, quarto comma, del codice di procedura penale;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 195, quarto comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Trani, dal Pretore di Pistoia e dal Tribunale di Pistoia con le ordinanze in epigrafe -, norme già dichiarate illegittime (la prima nella parte indicata in motivazione) con sentenza n.24 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 04/05/92.