Sentenza n. 201 del 1992

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SENTENZA N. 201

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma primo, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1991 dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli nel procedimento penale a carico di Selvaggio Giuseppe, iscritta al n.667 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli nel corso di un procedimento penale contro Giuseppe Selvaggio, imputato del reato previsto dall'art. 20, lett. b della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, per avere eseguito opere edili consistenti nella soprelevazione e realizzazione di un muro di recinzione, ha sollevato con ordinanza del 5 luglio 1991 questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n.37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui prevede che "l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione (...) per la costruzione di recinzioni, con l'esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6". Il giudice rimettente ritiene che tale costruzione sia soggetta in base alla normativa nazionale a concessione edilizia, sì che la sua edificazione senza concessione integrerebbe il reato contestato. In base della normativa regionale siciliana, sospettata di illegittimità costituzionale, l'opera è invece soggetta al regime delle autorizzazioni e per il combinato disposto dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 e dell'art.10, 2' comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, il fatto in contestazione sarebbe penalmente privo di rilevanza.

Il dubbio di legittimità costituzionale è stato prospettato in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il Pretore ritiene violato il principio della riserva di legge statale in materia penale, di cui all'art. 25 Cost., in quanto sarebbero sottratte al regime della concessione opere sottoposte a tale regime secondo la legge nazionale: essendo previsto per queste opere il regime dell'autorizzazione, ne risulterebbero penalmente non sanzionati fatti che costituiscono reato secondo la legislazione nazionale.

Sotto altro profilo il giudice rimettente ritiene violato l'art.3 della Costituzione, in quanto la norma denunziata verrebbe a creare una situazione di diseguaglianza tra cittadini, sottraendo alla sanzione penale chi edifica nel territorio della Regione Siciliana recinzioni di fondi urbani senza concessione edilizia, compiendo atti che, nel resto del territorio nazionale, costituiscono reato.

L'ordinanza è stata ritualmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, del 6 novembre 1991.

2. - É intervenuta in giudizio la Regione Siciliana che ha sottolineato come nonostante nella materia de qua sia riconosciuta alla Regione potestà legislativa esclusiva, il legislatore regionale ha sottoposto al regime autorizzatorio tutte le opere edilizia previste dalla normativa statale, confermando la gratuità delle stesse (art.5, ultimo comma) e facendo rinvio al sistema di sanzioni previsto dall'art.10 della legge del 1985, n. 47, (cfr. artt. 1 e 5 legge regionale n. 37 del 1985).

La Regione ritiene che l'assunto del Pretore secondo il quale la costruzione di recinzioni, contrariamente a quanto espressamente previsto dalla norma regionale impugnata, nel restante territorio nazionale sarebbe soggetta a concessione edilizia, sia palesemente infondato, alla luce della dottrina e della giurisprudenza amministrativa e penale. La consolidata interpretazione giurisprudenziale del combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 10 del 1977, 48 della legge n.457 del 1978 e 7 della legge n. 94 del 1982 è nel senso che la costruzione di recinzioni sia soggetta al regime delle autorizzazioni. Ne segue che è da disattendere l'interpretazione prospettata dal giudice a quo, dovendosi invece prendere atto del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione e della magistratura amministrativa, che costituisce diritto vivente.

Cadono pertanto, ad avviso della Regione, entrambe le censure di incostituzionalità sollevate dal giudice a quo, essendo perfettamente uguale il regime giuridico (cioè di non soggezione alla sanzione penale ex art. 10, secondo comma della legge n. 47 del 1985) tanto per chi edifica opere di recinzione nell'isola quanto per chi le edifica nel resto del territorio nazionale.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge Regione Siciliana del 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui comprende tra le opere edilizie da eseguire previa autorizzazione la costruzione di recinzioni, escluse quelle di fondi rustici. Non essendo richiesta per la realizzazione di tali opere nel territorio siciliano la concessione di edificare, ritenuta necessaria secondo la legislazione dello Stato, ma essendo richiesta la sola autorizzazione, ne seguirebbe un differenziato regime sanzionatorio.

Il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato in relazione all'art. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

La premessa dalla quale muove il giudice rimettente, consistente nella ritenuta difformità di disciplina in ordine al regime (autorizzazione o concessione) riservato alla edificazione di recinzioni dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale, con la conseguente diversità di rilevanza penale di identiche situazioni di fatto, non trova riscontro in una adeguata interpretazione delle disposizioni sospettate di incostituzionalità.

La legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, adottata nell'ambito delle competenze legislative previste dall'art.14, lettera f) dello Statuto della Regione (Regio Decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), nel dettare nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, prevede all'art. 5 le opere da eseguire previa autorizzazione del sindaco, senza che sia richiesta la concessione. Questa norma disciplina nella regione la materia regolamentata specificamente dall'art. 7 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e di tale disposizione ripete il contenuto, con alcune integrazioni che non ne mutano la portata sostanziale.

Già l'art. 7, secondo comma, del decreto legge n. 9 del 1982, prevede la non necessarietà della concessione e la gratuità della autorizzazione, tra l'altro, per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, nell'evidente considerazione che queste, come le altre opere menzionate nella medesima disposizione, non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

È noto che l'esperienza ha visto emergere problemi in materia di recinzioni: opere non espressamente previste dalla legge statale ma interpretativamente ritenute non soggette a concessione, venendo in considerazione muri di recinzione di modeste dimensioni o comunque di natura pertinenziale, in quanto strumentalmente collegati al miglior uso di edifici preesistenti. Queste conclusioni sono state generalmente accolte dalla giurisprudenza e talvolta rafforzate dalla considerazione che una recinzione non è di per sè suscettibile di utilizzazione autonoma rispetto al bene principale, nè ha un carico urbanistico diverso da quello dell'immobile cui si riferisce. Si è così giunti a sottolineare la assurdità delle conclusioni cui si perverrebbe ove la recinzione fosse assoggettata al regime delle concessioni, con la possibilità di acquisto ope legis del manufatto abusivo, la sola recinzione, al patrimonio del comune in caso di inottemperanza alla sanzione dell'ordine di demolizione.

In questo contesto interpretativo va letta la disposizione regionale.

L'art. 5 della legge del 1985, n. 37, nel prevedere espressamente la costruzione di recinzioni tra le opere da eseguire previa autorizzazione e senza che sia richiesta la concessione edilizia, non introduce elementi di difformità rispetto alla legge statale; integra piuttosto la formula da questa adottata, alla ricerca di una maggiore chiarezza nel contesto di previsioni che, tutte, escludono un nuovo carico urbanistico. Il tenore complessivo della disposizione nella quale si colloca la norma sospettata di illegittimità costituzionale ne consente una adeguata lettura nel più ampio e generale contesto delle pertinenze, pure previste come soggette ad autorizzazione dalla stessa disposizione. La espressa menzione delle recinzioni costituisce anzi una specificazione chiarificatrice della previsione più generale, ancorata alla funzione dell'opera e sotto questo aspetto idonea a connotarne anche i limiti dimensionali.

Mancano dunque, come ha rilevato intervenendo in giudizio la Regione, le stesse premesse che hanno alimentato il dubbio di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui prevede che "l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione ... per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle di cui ai fondi rustici di cui all'art. 6", in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modica, sezione distaccata di Scicli, con ordinanza del 5 luglio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/04/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28/04/92.