Sentenza n. 198 del 1992

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SENTENZA N. 198

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 10 dicembre 1990, depositato in Cancelleria il 28 dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 avente per oggetto "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 1990.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Francesco Castaldi per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 10 dicembre 1990, la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, avente per oggetto "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".

La ricorrente rileva che il decreto impugnato ha stabilito nuove tariffe ferroviarie per l'intera rete nazionale, ivi compreso il comparto regionale della Sicilia, prevedendo, inoltre, specifiche disposizioni per il servizio urbano della città di Palermo (allegato 4: tariffa n.14-ter).

Di conseguenza, a giudizio della Regione, nell'emanazione del suddetto decreto avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto della Regione siciliana (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e le relative norme di attuazione (di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113), dove si prevede, rispettivamente, la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri con voto deliberativo "nelle materie che interessano la Regione" e la partecipazione di un rappresentante nominato dal Governo regionale "alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ... che possano comunque interessare la Regione".

Secondo la ricorrente tali disposizioni statutarie - e le prerogative regionali da esse tutelate - sarebbero state violate, in quanto nè il Presidente della Regione è stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1990, nella quale venne adottata la deliberazione che ha preceduto l'emanazione del decreto impugnato, nè alcun rappresentante della Regione è stato chiamato a partecipare a riunioni presso l'Ente ferroviario ai fini della determinazione delle nuove tariffe approvate con il decreto ministeriale impugnato.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che il decreto impugnato, nel prevedere tariffe ferroviarie uniformi per tutto il territorio nazionale, non coinvolgerebbe interessi differenziati e peculiari della Regione ricorrente, tali da giustificare la partecipazione della Regione medesima al relativo procedimento nelle forme previste dalle norme statutarie invocate. Per quanto concerne poi l'istituzione della nuova tariffa 14-ter, relativa al servizio urbano di Palermo, di cui all'allegato n. 4 del decreto impugnato, l'Avvocatura osserva che essa non determinerebbe, in realtà, alcuna innovazione rispetto al previgente assetto tariffario di tale servizio urbano, rappresentando, al contrario, lo strumento tecnico necessario per mantenere invariata la tariffa attualmente in vigore, sottraendola all'aumento generalizzato disposto dal decreto ministeriale. E ciò al fine di non ostacolare la ormai prossima realizzazione, mediante una convenzione da stipularsi tra l'Ente Ferrovie dello Stato, la Regione Sicilia, il Comune e la Provincia di Palermo, di un sistema integrato dei trasporti pubblici nell'area metropolitana di Palermo, con tariffe comuni per tutta la zona.

Nel decreto impugnato non vi sarebbe stata, pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, una rideterminazione di tariffe interessanti in modo diretto e differenziato la Regione, tale da richiedere il coinvolgimento di questa nella procedura deliberativa, come previsto dalle norme richiamate dalla ricorrente.

3. - Il conflitto veniva portato all'esame di questa Corte nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991, a seguito della quale veniva emanata, in data 8-10 aprile 1991, un'ordinanza al fine di acquisire dalla Presidenza del Consiglio ulteriori elementi istruttori.

In esecuzione di tale ordinanza l'Avvocatura dello Stato, con due successivi depositi, effettuati in data 31 luglio 1991 e 13 agosto 1991, ha prodotto vari documenti riguardanti gli atti preparatori del decreto impugnato, l'entità del traffico ferroviario nella zona di Palermo, lo stato di definizione della convenzione per il sistema urbano integrato palermitano nonchè una relazione del Ministro dei trasporti.

Successivamente, con un ulteriore deposito in data 28 novembre 1991, l'Avvocatura dello Stato ha prodotto il d.P.R. 14 ottobre 1991, pubblicato nella G.U. del 9 novembre 1991, recante "Conferma delle modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con i decreti del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 e 30 aprile 1991". Con l'art. 2 di tale decreto viene "confermato" l'aumento tariffario previsto dal decreto del Ministro dei trasporti in data 4 ottobre 1990, che forma oggetto del presente conflitto.

Unitamente al d.P.R. 14 ottobre 1991, l'Avvocatura dello Stato ha altresì depositato un estratto del verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 30 settembre 1991, dal quale risulta l'avvenuta partecipazione del Presidente della Regione siciliana alla approvazione dello schema del suddetto d.P.R., nonchè il verbale di una riunione, tenutasi a Roma in data 29 luglio 1991, tra i rappresentanti del Ministero dei trasporti, della Regione Sicilia e dell'Ente Ferrovie dello Stato in merito al ricorso presentato dalla stessa Regione avverso il decreto ministeriale 4 ottobre 1990 ed alla predisposizione di un provvedimento di conferma delle tariffe già disposte dallo stesso decreto. In tale verbale risulta, tra l'altro, precisato che "il rappresentante della Regione Sicilia manifesta orientamento positivo sulla struttura e sulla articolazione delle tariffe".

Questo orientamento favorevole è stato, infine, confermato da una successiva lettera in data 2 agosto 1991 - indirizzata dall'assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti all'Ente Ferrovie dello Stato - anch'essa depositata dall'Avvocatura dello Stato.

La difesa dello Stato chiede conseguentemente che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

4. - Tale richiesta non è condivisa dalla Regione siciliana, che ha presentato una memoria al fine di insistere per l'accoglimento del ricorso.

In tale memoria la Regione ribadisce il proprio interesse alla risoluzione del conflitto, indipendentemente dal tentativo di correzione del decreto ministeriale oggetto del conflitto stesso posto in essere dal Governo mediante il d.P.R. 14 ottobre 1991.

Considerato in diritto

1. - La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dei trasporti del 4 ottobre 1990, recante "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", ritenuto lesivo degli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto regionale, e delle relative norme di attuazione (artt. 8 e 9 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113), per la mancata partecipazione del Presidente della Regione alla riunione del Consiglio dei ministri che aveva adottato la deliberazione concernente l'emanazione del decreto nonchè per la mancata partecipazione di un rappresentante della Regione alle riunioni in sede tecnica relative agli aumenti tariffari disposti dal decreto stesso.

2. - L'Avvocatura dello Stato, con il deposito effettuato in data 28 novembre 1991, ha prodotto il d.P.R. 14 ottobre 1991, che ha confermato gli aumenti tariffari previsti dal decreto ministeriale 4 ottobre 1990, oggetto dell'impugnativa, nonchè dal successivo decreto ministeriale 30 aprile 1991. Con lo stesso deposito l'Avvocatura dello Stato ha prodotto anche altri documenti, da cui risulta che l'adozione del predetto d.P.R.14 ottobre 1991 è stata preceduta da una deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata in data 30 settembre 1991, alla quale ha partecipato il Presidente della Regione siciliana, nonchè da una riunione in sede tecnica, tenuta presso l'Ente Ferrovie dello Stato in data 29 luglio 1991, alla quale ha partecipato un rappresentante della Regione. Dal verbale di questa riunione si desume altresì che il rappresentante della Regione, in merito all'adozione del provvedimento confermativo degli aumenti tariffari, ha espresso un parere favorevole, successivamente confermato, con lettera del 2 agosto 1991, anche dall'assessore regionale al turismo, comunicazioni e trasporti.

L'Avvocatura ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

3. - La richiesta formulata dallo Stato - pur in presenza del dissenso espresso dalla Regione siciliana, che ha presentato una memoria per insistere per l'accoglimento del ricorso - dev'essere accolta.

Il nuovo d.P.R. 14 ottobre 1991 ha esplicitamente confermato gli aumenti tariffari in precedenza approvati con il decreto ministeriale 4 ottobre 1990, oggetto del conflitto, nonchè con il successivo decreto ministeriale 30 aprile 1991. Tale d.P.R. - secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Avvocatura dello Stato - è stato adottato nel rispetto delle procedure di partecipazione della Regione siciliana, sia alla riunione del Consiglio dei ministri che alle riunioni in sede tecnica, previste, rispettivamente, dagli artt. 21, terzo comma, e 22 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione. Il nuovo d.P.R. 14 ottobre 1991 non è stato, d'altro canto, impugnato dalla Regione, che non ha evidentemente ravvisato nel nuovo atto quelle violazioni procedurali in proprio danno che erano state, invece, lamentate in relazione al precedente decreto ministeriale.

Risulta, di conseguenza, cessata la materia del contendere, dal momento che i contenuti sostanziali espressi dall'atto che ha dato origine al conflitto (D.M. 4 ottobre 1990) sono stati convalidati dal successivo d.P.R. 14 ottobre 1991, emanato nel rispetto delle procedure poste a tutela delle prerogative della stessa Regione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro dei trasporti del 4 ottobre 1990, recante "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/04/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28/04/92.