Sentenza n. 185 del 1992

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SENTENZA N. 185

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183),promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Pretore di Vicenza - Sezione distaccata di Lonigo nel procedimento penale a carico di Dal Lago Silvio, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.34, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di Silvio Dal Lago, imputato del reato di cui all'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n.203 per aver effettuato il trasferimento di un forno di fusione dell'ottone e di due sabbiatrici senza aver richiesto la prescritta autorizzazione preventiva, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 21 giugno 1991 (r.o. n. 542/1991) ha osservato che il suddetto art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203 del 1988 considera reato "il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13". Ma l'art. 13 riguarda l'autorizzazione per la continuazione delle emissioni di impianti preesistenti all'entrata in vigore della normativa disposta dal decreto, mentre l'autorizzazione da richiedersi per il trasferimento dell'impianto in altra località è contemplata dall'art. 15. Ciò premesso, il giudice a quo enuncia il sospetto di incostituzionalità - per violazione degli artt.25, secondo comma, 24, secondo comma e 3 della Costituzione - del citato art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, "nella parte in cui, prevedendo la punibilità del trasferimento dell'impianto avvenuto senza l'autorizzazione di cui all'art. 13, anzichè di cui all'art.15 non pone il destinatario della norma in condizioni di sapere quale tipo di autorizzazione debba essere richiesta all'autorità amministrativa per l'esercizio della propria attività".

Illustrando la questione, il Pretore di Vicenza ricorda che il d.P.R. in esame (emanato ai sensi dell'art. 76 Cost. e della legge 16 aprile 1987, n.183, per l'attuazione delle direttive comunitarie nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203), prevede vari tipi di autorizzazione: a) nel caso di impianto costruito dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n.203 del 1988, è richiesta l'autorizzazione ex art. 6 e la norma è sanzionata dall'art.24; b) nel caso di impianto preesistente all'entrata in vigore del citato d.P.R. l'autorizzazione richiesta è quella ex artt. 12 e 13, e le sanzioni relative sono previste dai primi cinque commi dell'art. 25; c) in caso di modifica sostanziale o di trasferimento dell'impianto, nuovo o preesistente, è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 15.

Stante l'attuale formulazione dell'art. 25, comma sesto, che non contiene alcun riferimento all'art. 15, la omessa richiesta e l'omesso rilascio dell'autorizzazione preveduta dall'art. 15 è sfornita di sanzione, non potendo tale caso rientrare in quello radicalmente diverso indicato dagli artt. 12 e 13, relativo alla continuazione nello stesso luogo dell'attività produttiva in un impianto preesistente.

Tale situazione di incertezza normativa sembra essere stata determinata da un errore materiale del legislatore, il quale, nel formulare il sesto comma dell'art. 25 ha richiamato l'art. 13, che si riferisce esclusivamente all'autorizzazione per impianti preesistenti, anzichè l'art. 15 che fissa l'obbligo di preventiva autorizzazione per modifiche e trasferimenti degli impianti. Ciò determina nel cittadino destinatario della norma in esame - osserva il giudice a quo - una situazione di assoluta incertezza in ordine al precetto penale con conseguente impossibilità di sapere quali sono gli obblighi cui deve attenersi. Viene pertanto leso il principio di tassatività della norma penale riconducibile all'art. 25, secondo comma, Cost., che richiede una precisa determinazione della fattispecie legale, tale da rendere chiaro al cittadino ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito, in conformità con il brocardo "nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta". Tale principio è diretto a garantire la certezza del diritto e a fronteggiare gli arbitri del potere giudiziario, precludendo a quest'ultimo la possibilità di punire i fatti non espressamente previsti dalla legge. Il predetto principio tende anche ad assicurare l'eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta e la possibilità di conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente vietato, onde consapevolmente decidere il proprio comportamento (art. 3).

Esso incide direttamente, infine, sul diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.): ed invero l'assenza di tassatività della norma penale rende inattuabile il diritto alla difesa e quindi alla precisa contestazione dell'addebito, atteso che la genericità della norma incriminatrice reagisce sulla formulazione del capo di imputazione (nel caso di specie era stato contestato all'imputato di non aver richiesto due autorizzazioni: quella di cui all'art. 13 e quella di cui all'art. 15, lettera b) del d.P.R. n. 203 del 1988).

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione di costituzionalità proposta con l'ordinanza in esame.

Secondo l'Avvocatura il principio di tassatività della norma penale non risulta violato, dovendosi considerare: a) che la fattispecie materiale è definita nella "modifica o trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta"... sicchè il richiamo all'art. 13 appare - per questa parte - la conseguenza di mero errore materiale, atteso che è l'art.15 a dettare la regola dell'autorizzazione nei due casi indicati; b) che il comma sesto dell'art. 25 è collocato dopo la disciplina penale relativa agli impianti nuovi (art. 24) ed esistenti (art. 25, commi da 1 a 5), proprio perchè la disposizione abbraccia l'una e l'altra categoria di impianti; c) che, comunque, in riferimento alla nuova autorizzazione, che deve intervenire prima della modifica o del trasferimento dell'impianto, lo stesso impianto si qualifica come esistente; e perciò l'autorità preposta al rilascio del provvedimento - quanto alle condizioni sostanziali da valutare ai fini dell'atto di assenso - non potrà non valutare quelle indicate nella prima parte dell'art. 13: donde la possibilità di giustificare per questa via, il richiamo all'art. 13 relativo alle condizioni sostanziali dell'autorizzazione.

La parte privata non si è costituita.

Considerato in diritto

1.- Il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 sottopone ad autorizzazione da parte della regione la costruzione, l'esercizio, la modificazione e il trasferimento di impianti che provochino emissioni nell'aria e sanziona penalmente il compimento di tali attività senza la prevista autorizzazione, ovvero in difformità da essa o in violazione delle relative prescrizioni.

In particolare, l'art. 6 prevede e regola la domanda di autorizzazione che deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma per la costruzione di un nuovo impianto e l'art. 24 punisce con sanzioni variamente articolate colui che inizia la costruzione di un nuovo impianto o ne attiva l'esercizio in mancanza dell'autorizzazione stessa, ovvero violandone le prescrizioni o non osservando gli obblighi di comunicazione ad essa collegati. L'art. 12 stabilisce che anche per gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto deve essere presentata domanda di autorizzazione e l'art. 13 disciplina tale autorizzazione prevedendone le condizioni e i termini nonchè gli accertamenti e le prescrizioni che ad essa accedono. I primi cinque commi e il comma settimo dell'art. 25 stabiliscono le sanzioni applicabili a chi, esercitando un impianto esistente, non presenta la domanda di autorizzazione suddetta, ovvero non osserva le prescrizioni impartite o comunque non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla legge regionale o statale. Infine, l'art. 15 stabilisce che sono sottoposte a preventiva autorizzazione: a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

Il comma sesto dell'art. 25 prevede le sanzioni penali per le relative violazioni, ma queste ultime vi sono così descritte: "Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art.13".

Il riferimento all'art. 13 risulta essere il frutto di un errore materiale di redazione del testo legislativo, posto che l'autorizzazione per la modifica o il trasferimento dell'impianto, come si è riportato, è quella prescritta dall'art. 15 e non quella prescritta dall'art.13. In questo senso si sono espressi sia il giudice a quo, sia l'Avvocatura Generale dello Stato ed il medesimo rilievo è stato formulato dalla dottrina che si è occupata dell'argomento. In via meramente subordinata l'Avvocatura propone una giustificazione del riferimento all'art.13 osservando che le condizioni sostanziali da valutare ai fini dell'atto di assenso non possono essere che quelle indicate nella prima parte del medesimo art. 13. Ma tale rilievo appare volto ad individuare i contenuti e le condizioni della nuova autorizzazione che deve essere richiesta in caso di modifica o trasferimento dell'impianto esistente, ma resta il fatto che la norma che prescrive tale nuova autorizzazione è l'art. 15 e non l'art.13.

L'errore è da far risalire all'originaria redazione del testo normativo, posto che non vi sono discordanze, sul punto, tra il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'originale del decreto legislativo emanato dal Presidente della Repubblica.

Il Pretore di Vicenza ritiene che tale errore materiale determini una situazione di incertezza, a causa della quale il cittadino non è posto in grado di sapere quale sia il precetto penale nè, quindi, quale sia la condotta alla quale egli deve attenersi per non incorrere nella sanzione.

Tale situazione - osserva il giudice a quo - si pone in contrasto con l'art.25, secondo comma, della Costituzione, ma anche con il principio di uguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta, stabilito dall'art. 3 e con il diritto di difesa, consacrato dall'art. 24.

2.- La questione è fondata.

Con la sentenza n. 364 del 1988, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui tale norma consentiva che fossero chiamati a rispondere penalmente anche coloro che versano in uno stato di inevitabile e quindi scusabile ignoranza della legge penale, quale quello oggettivamente determinato da assoluta oscurità del testo legislativo.

Prima ancora che costituire vincoli in ordine alla disciplina legislativa del requisito della colpevolezza, i principi costituzionali che la Corte ha posto a base di tale sua decisione riguardano la formulazione stessa delle norme penali e concorrono a definire il contenuto del principio di determinatezza stabilito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, inteso non soltanto quale garanzia contro l'arbitrio del giudice, ma anche quale presidio della libertà e della sicurezza dei cittadini.

Il principio di determinatezza della norma penale, infatti, ha, tra i suoi portati, quello di imporre al legislatore l'obbligo "di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati" (sentenza n. 96 del 1981).

La essenziale funzione di garanzia della persona e della sua libertà, assolta dal principio di legalità dei reati e delle pene, implica che "nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento" (sentenza n. 364 del 1988).

Con tali enunciati, la Corte non ha ovviamente inteso affermare che le norme penali debbano necessariamente essere formulate in modo così chiaro ed univoco da non dar luogo a dubbi interpretativi. Ma vi sono requisiti minimi di riconoscibilità e di intellegibilità del precetto penale - che rappresentano anche, peraltro, requisiti minimi di razionalità dell'azione legislativa - in difetto dei quali la libertà e la sicurezza giuridica dei cittadini sarebbero pregiudicate.

Questo è quanto si verifica nel caso in esame, in cui l'errore materiale di redazione del testo legislativo, quale è stato evidenziato nel precedente paragrafo, costituisce per il cittadino una vera e propria insidia, palesemente idonea ad impedirgli la comprensione del precetto penale, o, quanto meno, a fuorviarlo.

L'errore stesso, peraltro, introduce nella formulazione letterale della disposizione un elemento certo, pur se involontario, di irrazionalità e di contraddittorietà rispetto al contesto normativo in cui la disposizione è inserita e come tale determina anche una violazione di quel canone di coerenza delle norme che è espressione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

É pertanto sindacabile da parte di questa Corte il vizio consistente nell'errore materiale di redazione legislativa, che infici il testo della disposizione, pregiudicando, nella misura e nei modi che ricorrono nel caso in esame, la riconoscibilità e l'intellegibilità del precetto penale con essa disposto. Rilevato un simile vizio, la Corte, in adempimento della sua funzione di conformazione dell'ordinamento legislativo al dettato costituzionale, deve dichiarare l'illegittimità costituzionale della parte della disposizione specificamente viziata e dalla quale deriva il difetto di riconoscibilità e di intellegibilità del precetto.

Nè - così operando - viene a prodursi, ad opera della pronunzia della Corte, un precetto penale nuovo rispetto a quello dettato dal legislatore.

Il carattere evidente del lapsus risultante nel testo normativo fa sì che la correzione da apportare è solo rivolta a far corrispondere pienamente la lettera della legge alla volontà che il legislatore intendeva enunciare.

La presente decisione, pertanto, non aggiunge alcunchè alla norma impugnata, ma si limita a rendere ad essa quella intellegibilità che i principi costituzionali sopra richiamati richiedono per i precetti penali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anzichè alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 aprile del 1992.