ORDINANZA N. 181
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Lionello Di Paolo, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.49, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Paolo Lionello (Reg.ord. n.713 del 1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n.42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917), nella parte in cui "esonerano dall'obbligo del pagamento dell'imposta redditi (da operazioni di borsa) che allorquando furono prodotti (anni 1987, 1988) erano sottoposti a tale obbligo" (art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597), in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione risulta omessa ogni motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, in particolare in ordine al reato per il quale si procede e in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (secondo l'interpretazione ad esso data da univoca giurisprudenza);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c) d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 15 aprile del 1992.