ORDINANZA N. 169
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 31 dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note: 5 agosto 1991 n. 300031, relativa alla Cassa di credito marittimo (1 sportello in Trapani), 10 agosto 1991 n. 296744, 296745 e 296747, relative alla Banca di Marsala (1 sportello in Agrigento e 2 in Marsala), 10 agosto 1991 n.296953 relativa alla Cassa rurale e artigiana di Butera (1 sportello in Gela), 13 agosto 1991 n. 297945 e 297946, relative alla Banca popolare di Carini (1 sportello in Palermo-Uditore e 1 sportello in Santa Flavia),provenienti dall'Assessore bilancio e finanze della Regione Sicilia, ed iscritto al n. 48 del registro conflitti 1991.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Salvatore Pensabene Lionti e Francesco Castaldi per la Regione Sicilia.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23 dicembre 1991, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sicilia, in relazione agli artt. 17, lett.c) e 20, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione Sicilia, ed al d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133, avverso le note indicate in epigrafe e provenienti dall'Assessore bilancio e finanze della Regione Sicilia, con le quali la predetta autorità ha comunicato "di rimuovere la sospensiva" in ordine alle richieste di apertura di sportelli bancari per le quali il Ministro del Tesoro, nella veste di Presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio aveva comunicato "parere negativo vincolante";
che si è costituita in giudizio la Regione siciliana concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, del ricorso.
Considerato che, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n.87, il ricorso per conflitto di attribuzione deve essere notificato nel termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto impugnato;
che le note avverso le quali è proposta impugnazione, secondo quanto allega lo stesso ricorrente, sono state comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 ottobre 1991, mentre il ricorso è stato notificato al Presidente della giunta regionale siciliana il 23 dicembre 1991, e quindi oltre il termine di cui al citato art. 39 della legge n. 87 del 1953;
che pertanto il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 8 aprile del 1992.