ORDINANZA N. 168
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), e degli artt. 7, primo comma, Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Magistrato istruttore preposto all'Ufficio di Controllo della Corte dei conti - Delegazione regionale per la Liguria-, con ordinanza emessa il 22 luglio 1991 (R.O. n. 653 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli artt. 7, primo comma, e 11, primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le funzioni dei magistrati preposti sia agli uffici di controllo centrali che alle Delegazioni regionali della Corte dei conti e le funzioni degli altri magistrati, addetti ai predetti uffici, e prevedono, quali componenti di tali uffici, magistrati in posizione servente sia tra loro che rispetto al consigliere delegato; l'attribuzione (implicita o esplicita) al magistrato dirigente dei compiti di direzione dell'ufficio, ripartizione preventiva del lavoro tra i vari magistrati, organizzazione amministrativa e vigilanza sull'andamento generale dei servizi;
che, a parere del remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 108, primo comma, della Costituzione, in quanto, operando nell'ambito di riserva di legge, le norme denunciate non stabiliscono criteri idonei a delimitare la discrezionalità amministrativa e attribuiscono a singoli organi, privi di potestà regolamentare, il potere di disciplinare con ordini o direttive rilevanti aspetti della materia riservata alla legge;
b) gli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme impugnate instaurano un rapporto di assoluta subordinazione funzionale dei magistrati addetti al controllo rispetto al magistrato preposto all'ufficio di controllo e di quest'ultimo rispetto al consigliere delegato, comprimendo l'autonomia e l'indipendenza (interna) dei subordinati;
c) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto le norme denunciate prevedono la partecipazione al procedimento di controllo di legittimità sugli atti di un irragionevole numero di magistrati, con aggravio di spesa e irrazionalmente limitano al mero ausilio le funzioni di magistrati che possono conoscere della legittimità degli stessi atti con i poteri decisori del giudice di grado superiore, quali componenti delle Sezioni Riunite.
Considerato che, secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate solo da un'autorità giurisdizionale nel corso di un giudizio, qualora esso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della detta questione;
che nella fattispecie manca un giudizio per il quale il giudice remittente abbia poteri decisori; che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), 7, primo comma, e 11, primo e secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Magistrato istruttore preposto all'Ufficio di Controllo della Corte dei conti - Delegazione Regionale per la Liguria - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 8 aprile del 1992.