ORDINANZA N. 157
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n.175 (Interpretazione autentica dell'art. 24, integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e Romano Luigi, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenti Avvocati e Procuratori e di Romano Luigi nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli avvocati Luigi Romano per Romano Luigi e Annibale Marini per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento civile tra l'avv.Luigi Romano e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 (R.O. n. 602 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.26, quinto comma, della legge n. 576 del 1980, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, nella parte in cui, per gli iscritti alla detta Cassa, non prevede il diritto di riscattare i periodi di durata del corso legale degli studi universitari e del servizio militare, al fine di raggiungere l'anzianità minima necessaria per conseguire la pensione di anzianità;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto agli appartenenti ad altre categorie professionali (quali, per es. gli ingegneri e gli architetti) e, all'interno della stessa categoria forense, tra coloro che, per aver prestato il servizio militare, hanno ritardato la iscrizione all'albo e coloro che, non essendo soggetti a tale obbligo (donne ed inabili), vi si sono iscritti appena conseguitane la possibilità;
che nel giudizio si sono costituiti la parte privata, che ha concluso per l'accoglimento della questione, e la Cassa di Previdenza, che ha concluso per la non fondatezza della questione.
Considerato che è intervenuta la legge 11 febbraio 1992, n.141, la quale, all'art. 24, ha disciplinato ex novo il riscatto di cui trattasi;
che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente per il riesame della rilevanza della questione alla stregua della nuova legge.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 2 aprile del 1992-