ORDINANZA N. 146
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso proposto dall'Ufficio I.v.a. di Napoli contro Carmine D'Auria ed altri iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza del 26 ottobre 1989 la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui - per difetto di criteri e principi direttivi - consente che con decreto ministeriale vengano disciplinate in modo difforme situazioni analoghe;
che nella specie la questione concerne la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione agevolata da parte degli eredi del debitore d'imposta, proroga prevista in materia di imposte dirette e non invece in materia di I.v.a.;
che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria rilevanza nella parte in cui si fa riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 429 del 1982, e per inidoneità dell'oggetto nella parte in cui la questione concerne il decreto ministeriale, provvedimento al quale la stessa ordinanza riconosce natura di atto amministrativo;
Considerato che il giudice remittente, nel motivare l'asserita violazione del principio di uguaglianza, pone a confronto situazioni che risultano non comparabili, per le diversità di oggetto, di natura e di struttura dei tributi considerati: I.v.a. nel caso di specie, imposta sul reddito nel caso posto a confronto;
che in considerazione di tali diversità il legislatore, facendo uso del suo discrezionale apprezzamento, ha diversificato in modo non arbitrario le rispettive discipline;
che, per quanto concerne la violazione dell'art. 23 della Costituzione, l'ordinanza si limita ad enunciare il richiamo a tale norma, omettendo ogni motivazione circa le ragioni della violazione di essa. Tale norma risulta peraltro impropriamente invocata, non essendo in discussione la natura legislativa delle disposizioni che disciplinano l'I.v.a., comprensive di quelle che regolano gli obblighi degli eredi del contribuente deceduto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 30 marzo del 1992.