ORDINANZA N. 138
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
prof. Luigi MENGONI
prof. Enzo CHELI
dott. Renato GRANATA
prof. Giuliano VASSALLI
prof. Francesco GUIZZI
prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, nel procedimento penale a carico di Fantoni Mario, con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 (R.O. n. 603 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che l'esame dell'imputato nel dibattimento possa essere ammesso solo previo consenso o su richiesta dello stesso;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati i principi e i criteri posti dall'art. 2, direttive nn. 69 e 73 della legge di delega n. 81 del 1987 e, quindi, l'art. 76 della Costituzione in quanto vi sarebbe eccesso di delega;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione essendo stata già dichiarata non fondata;
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata (sent. n. 221 del 1991) e che non sono stati dedotti motivi diversi che possano fondare una diversa decisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 503, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 marzo del 1992.