ORDINANZA N. 130
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1991 dal Tribunale di Roma sull'istanza proposta da Spezzano Lorenzo, iscritta al n.638 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma - chiamato a decidere sulla richiesta difensiva di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di Spezzano Lorenzo dal giudice per le indagini preliminari ma eseguita dopo il rinvio a giudizio, per essere stato omesso, nel termine di cinque giorni dall'esecuzione (art. 294), l'interrogatorio dell'imputato previsto dall'art. 302 del codice di procedura penale - dubita che i predetti artt.302 e 294 del codice di rito, violino l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'interrogatorio dell'imputato entro cinque giorni dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere - a pena di estinzione automatica di essa - al di fuori delle indagini preliminari, ed in particolare quando sia stata disposta durante queste ma eseguita dopo il rinvio a giudizio: e ciò perchè all'imputato sarebbe così inibito, per un periodo indeterminato, di esporre le sue difese circa le condizioni che giustificano la misura e la loro persistenza;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che, come eccepisce l'Avvocatura, il Tribunale rimettente, anzichè sospendere il giudizio sull'istanza di liberazione, l'ha rigettata con provvedimento emesso contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, con ciò esaurendo la pendenza del sub-procedimento attivato con l'istanza e determinando l'ininfluenza della chiesta pronuncia sulla decisione in ordine a questa;
che di conseguenza la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.302 e 294 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art.24 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 12 agosto 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 25 marzo del 1992.