Ordinanza n. 129 del 1992

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ORDINANZA N. 129

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n.468, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - sui ricorsi riuniti proposti da La Bruna Giuseppe contro l'Intendenza di Finanza di Palermo, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, nel procedimento promosso da Giuseppe La Bruna, già dirigente superiore appartenente ai ruoli periferici del Ministero delle Finanze, collocato a riposo dal 1 novembre 1976, contro l'Intendenza di Finanza di Palermo, diretto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con ordinanza del 7 dicembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1991 (R.O. n.651 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468 (rectius, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468), nella parte in cui limita la riliquidazione delle pensioni, in base agli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme richiamate nello stesso art. 3, a quelle del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1 gennaio 1979;

che, ad avviso del Collegio remittente, tale norma violerebbe il principio di ragionevolezza ed eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, nonchè quello della proporzionalità tra retribuzione differita e lavoro prestato, di cui all'art. 36 della Costituzione, accentuando il divario tra trattamenti pensionistici più remoti e, quindi, più abbisognevoli di adeguamento, e trattamenti più recenti, ancorchè riferiti ad identiche situazioni di qualifica ed anzianità;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata nè è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, espunta dall'ordinamento (sent. n.1 del 1991);

che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n.379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n.468, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 marzo del 1992.