ORDINANZA N. 122
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Scafuro Santolo ed altri, iscritta al n.613 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.40, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino ha, con ordinanza del 12 luglio 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 445 del 1990, "nella parte in cui non prevede che in caso di inadempimento del p.m. all'ordinanza con la quale il g.i.p. ha indicato le ulteriori indagini, il g.i.p. stesso, ove reputi tali indagini ancora indispensabili effettui le stesse d'ufficio, disponendo all'esito l'archiviazione ovvero disponendo che il p.m. formuli l'imputazione";
e che, secondo il giudice a quo, il petitum da lui perseguito rappresenta, "allo stato della legislazione", l'unica "scelta costituzionalmente obbligata" al fine di rimuovere la situazione di contrasto con i parametri costituzionali invocati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
considerato che il giudice a quo sollecita alla Corte un intervento di tipo additivo che, lungi da risultare "costituzionalmente obbligato", comporta una pluralità di scelte discrezionali riservate, come tali, al legislatore;
che, più in particolare, a parte la soluzione indicata dal giudice rimettente - in ordine alla quale, peraltro, egli stesso riconosce "che in questo modo il g.i.p. assumerebbe un (limitato) potere inquisitorio" - per sopperire alla denunciata inerzia del pubblico ministero potrebbe prospettarsi la previsione di strumenti processuali di tipo diverso come l'obbligatoria avocazione da parte del procuratore generale ovvero la sostituzione del pubblico ministero designato;
che, inoltre, resterebbero sempre da delineare sia la tipologia di atti rispetto ai quali il giudice per le indagini preliminari potrebbe surrogarsi sia il sistema di una eventuale utilizzazione processuale degli atti stessi, disciplina anch'essa riservata al legislatore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino con ordinanza del 12 luglio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 marzo del 1992.