Ordinanza n. 121 del 1992

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ORDINANZA N. 121

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Santoro Emilio, iscritta al n.612 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino ha, con ordinanza del 22 aprile 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.554, secondo comma, del codice di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 445 del 1990, nella parte in cui non prevede che il termine per le ulteriori indagini fissato dal giudice per le indagini preliminari il quale, di fronte ad una richiesta del pubblico ministero di archiviazione per estinzione del reato a seguito di amnistia, ravvisi la necessità di ulteriori indagini e le indichi al pubblico ministero, possa superare il termine per il compimento delle indagini preliminari;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che questa Corte con ordinanza n. 436 del 1991, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, un'identica questione avente ad oggetto, oltre che la norma adesso denunciata, anche gli artt. 407 e 409, quarto comma, del codice di procedura penale in quanto fondata su un'erronea interpretazione delle norme censurate;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino con ordinanza del 22 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 marzo del 1992.