ORDINANZA N. 117
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale e dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promossi con tre ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn.601, 711 e 737 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1991 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che, con due ordinanze analoghe del 13 giugno e 15 ottobre 1991, il Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (quest'ultimo invocato soltanto nella seconda ordinanza), nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite;
che, con ordinanza del 27 settembre 1991, il Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b) "dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per gli stessi motivi";
che è intervenuto in quest'ultimo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni.
Considerato che, per la parziale identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente ;
che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;
che, una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione sollevata dal Pretore di Pistoia (v. sopra sub b), come emerge dalla sua stessa prospettazione, non abbia più ragion d'essere.
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia - con le ordinanze in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 19 marzo del 1992.