Ordinanza n. 116 del 1992

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ORDINANZA N. 116

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 settembre 1991 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Duplicato Domenico, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 settembre 1991, il Pretore di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.444 del codice di procedura penale;

che, ad avviso del remittente, nel rito speciale di cui alla norma impugnata il giudizio sulla responsabilità, come può desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, deve considerarsi sostanzialmente formulato dal giudice nel momento in cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine alla valutazione degli elementi in atti, egli decide se pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale o applicare la pena;

che il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze, al giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di un accordo;

che, inoltre, pur essendo vero che non bisogna confondere il diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo, tuttavia la rinuncia al diritto di difesa, che é una facoltà, può solo ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla attuazione di un rito speciale;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che la richiesta di applicazione di una pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso sulla richiesta formulata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, esprimono essi stessi una modalità di esercizio del diritto di difesa, in quanto - come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 313 del 1990 - costituisce efficiente strumento di tale diritto la possibilità offerta all'imputato di avvalersi, con libera scelta, dell'istituto in esame e di acquisire, quindi, una pena minima sottraendosi al rischio di più gravi sanzioni;

che il fatto che il giudice conservi comunque, pur in presenza dell'accordo delle parti, il potere-dovere di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale é espressione di un principio generale posto evidentemente a garanzia dello stesso imputato, per cui va chiaramente escluso che ciò possa violare il suo diritto di difesa;

che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 marzo del 1992.