ORDINANZA N. 111
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Umberto Guidugli e Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Maria Iori Guidugli e Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti di condomini per il pagamento di quote di oneri condominiali, il Giudice conciliatore di Massa, con due identiche ordinanze emesse il 2 luglio 1991, dopo aver sospeso l'esecuzione provvisoria degli opposti decreti, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile;
che a parere del giudice a quo la norma, col prevedere che il decreto ingiuntivo -- emesso, per il pagamento degli oneri condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea -- sia immediatamente esecutivo nonostante opposizione, conferirebbe al verbale dell'assemblea del condominio un'efficacia probatoria privilegiata, onde la specialità della tutela non sarebbe giustificabile rispetto ad altre situazioni creditorie e, correlativamente -- sempre secondo il giudice rimettente -- i condomini inadempienti si vedrebbero riservato un trattamento sfavorevole rispetto ad altre categorie di debitori;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e nel merito richiamando l'ordinanza di questa Corte n. 40 del 1988, che ha deciso analoga questione in termini di manifesta infondatezza.
Considerato che i due giudizi possono essere decisi congiuntamente per l'identità del tema;
che il giudice a quo, sospesa la provvisoria esecuzione degli opposti decreti, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che tale esecutività attribuisce ai provvedimenti in argomento;
che peraltro questa Corte ha già esaminato la medesima questione, con riguardo anche ad altri parametri costituzionali, concludendo nel senso della manifesta infondatezza in quanto <la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per le spese comuni dei condominii rappresenta una risposta razionale rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale, nella quale è necessario che l'amministratore possa tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni (ripartite con delibera dell'assemblea condominiale)> (ordinanza n. 40 del 1988);
che, quindi, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Massa con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 marzo del 1992.