Ordinanza n. 111 del 1992

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ORDINANZA N. 111

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Umberto Guidugli e Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Maria Iori Guidugli e Condominio di Viale Stazione, 136 - Massa, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti di condomini per il pagamento di quote di oneri condominiali, il Giudice conciliatore di Massa, con due identiche ordinanze emesse il 2 luglio 1991, dopo aver sospeso l'esecuzione provvisoria degli opposti decreti, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile;

che a parere del giudice a quo la norma, col prevedere che il decreto ingiuntivo -- emesso, per il pagamento degli oneri condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea -- sia immediatamente esecutivo nonostante opposizione, conferirebbe al verbale dell'assemblea del condominio un'efficacia probatoria privilegiata, onde la specialità della tutela non sarebbe giustificabile rispetto ad altre situazioni creditorie e, correlativamente -- sempre secondo il giudice rimettente -- i condomini inadempienti si vedrebbero riservato un trattamento sfavorevole rispetto ad altre categorie di debitori;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e nel merito richiamando l'ordinanza di questa Corte n. 40 del 1988, che ha deciso analoga questione in termini di manifesta infondatezza.

Considerato che i due giudizi possono essere decisi congiuntamente per l'identità del tema;

che il giudice a quo, sospesa la provvisoria esecuzione degli opposti decreti, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che tale esecutività attribuisce ai provvedimenti in argomento;

che peraltro questa Corte ha già esaminato la medesima questione, con riguardo anche ad altri parametri costituzionali, concludendo nel senso della manifesta infondatezza in quanto <la previsione di un mezzo di riscossione coattivo rapido ed incisivo per le spese comuni dei condominii rappresenta una risposta razionale rispetto alle peculiari esigenze dell'amministrazione condominiale, nella quale è necessario che l'amministratore possa tempestivamente disporre dei fondi destinati alle spese comuni (ripartite con delibera dell'assemblea condominiale)> (ordinanza n. 40 del 1988);

che, quindi, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 delle Disposizioni d'attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Massa con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 marzo del 1992.