ORDINANZA N. 110
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Maria Gabriella Belgiorno contro Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.45, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, decidendo sul ricorso contro il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica) proposto da Maria Gabriella Belgiorno, per l'annullamento del giudizio di non idoneità a professore associato (II tornata) per il raggruppamento n.010, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in cui riconosce ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, nel dichiarare non fondate identiche questioni -- sollevate dallo stesso Tribunale amministrativo regionale con ordinanze emesse alla stessa data, ma pervenute più tempestivamente -- ha escluso, con sentenza n. 451 del 1991, la natura innovativa e retroattiva della norma impugnata e ha confermato il suo carattere di norma d'interpretazione;
che, per la contestualità tra le suddette ordinanze e quella in oggetto, non emergono argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, onde la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 marzo del 1992.