ORDINANZA N. 103
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, in relazione all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1991 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Casoria nel procedimento penale a carico di Coccimiglio Eugenio, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Napoli (Casoria) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, nella parte in cui questi prevedono una pena più grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, nelle circostanze di cui all'art. 719 del codice penale, rispetto alla pena, disposta dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per chi organizza o dà pubblicità a pubbliche scommesse;
Considerato che questione identica a quella oggetto del presente giudizio è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n.520 del 1991, nella considerazione che "il trattamento sanzionatorio relativo a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivela palesemente irragionevole", nell'ambito dei limiti di censurabilità delle scelte discrezionalmente compiute dal legislatore nella determinazione della quantità e della qualità delle sanzioni penali, per "la valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensività sociale" che si desume dal sistema delle norme offerte in comparazione;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili diversi da quelli esaminati da questa Corte nell'ordinanza citata e che, pertanto, va confermato il giudizio secondo cui l'art. 4 della legge n. 401 del 1989, richiamato dal giudice rimettente soltanto per le ipotesi di minore gravità ivi contemplate, contiene, in realtà, una disciplina non irragionevolmente proporzionata alla elevata offensività sociale delle diverse condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, le quali, complessivamente, sono punite con maggiore severità di quanto non sia punito il giuoco d'azzardo, anche nelle fattispecie regolate dal combinato disposto formato dagli artt. 718 e 719 del codice penale, impugnati nel presente giudizio, i quali prevedono, oltretutto, una sanzione racchiusa tra limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilità di graduazione della pena in rapporto alla gravità del fatto accertato;
che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalità appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli (Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Antonio BALDASSARRE, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.