ORDINANZA N. 101
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n.680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n.41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1991 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Patrizia Corticelli e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.44, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di costituzione di Patrizia Corticelli;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 giugno 1991 il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Patrizia Corticelli e I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n.680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n.41, in relazione all'art. 12 della legge n.152 del 1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
Considerato che la legge 8 agosto 1991, n.274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi) statuisce all'art. 8, primo comma, l'ammissione a riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per nuovo esame della rilevanza alla luce del citato jus superveniens.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.