Ordinanza n. 100 del 1992

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ORDINANZA N. 100

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale e dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 agosto 1991 dal Pretore di Roma, Sezione distaccata di Frascati, nel procedimento penale a carico di Parere Mileo ed altro, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.41, prima serie speciale dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, con ordinanza del 21 agosto 1991, ha sollevato, in riferimento all'art.27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 444 del codice di procedura penale e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevedono la sostituzione delle pene detentive in altra pena che non sia quella contemplata dall'art. 53 della stessa legge n. 689 del 1981 e, più precisamente, non prevedono la possibilità di sostituire la detta pena in lavoro in favore della collettività, assumendo che "in ogni paese ove il processo accusatorio trova applicazione esiste la possibilità di impegnare, per il benessere sociale, il condannato ponendo a suo carico attività sociali tanto da ricavare un beneficio senza annullare il carattere sanzionatorio della pena";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile in quanto volta a censurare "scelte di politica legislativa";

considerato che questa Corte ha più volte precisato come una decisione additiva sia consentita <<soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà procede ad una estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata>>, mentre qualora <<si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore>> (v., fra le altre, sentenze n. 125 del 1988 e n. 109 del 1986);

che, essendo nella specie il petitum perseguito dal giudice a quo volto ad introdurre nel sistema delle sanzioni sostitutive applicate a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, una pena sostitutiva di specie diversa da quelle previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.689, si richiede a questa Corte una pronuncia tale da sostituirsi integralmente alle scelte discrezionali riservate al legislatore;

e che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 del codice di procedura penale e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.