SENTENZA N. 95
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n.482 ( (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Schininà Filippo e l'I.N.P.S., iscritta al n.606 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Di Paola Giuseppe e l'I.N.P.S., iscritta al n.648 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.42, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione di Di Paola Giuseppe e dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'avvocato Giuseppe Pansarella per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Schininà Filippo e I.N.P.S. (ord. n.606) è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n.482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato), "nella parte in cui stabilisce che il diritto alla pensionabilità degli emolumenti a carattere fisso e continuativo del personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato, ai sensi dell'art. 75, primo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi, decorra dal 1° gennaio 1989, invece che dall'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n.131 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), che ha concesso il medesimo diritto ai dipendenti del comparto sanitario iscritti alla cassa di previdenza amministrata dal Ministero del tesoro", in riferimento all'art. 3 Cost.
In punto di fatto si evince che il ricorrente dott. Filippo Schininà, dopo aver prestato servizio alle dipendenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1981 data in cui, quale direttore della sede di Ragusa, era passato alle dipendenze dell'U.S.L. n.23 di quella città, dopo il successivo collocamento a riposo dal 1° febbraio 1985 optò, ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e del fondo integrativo di previdenza esistente presso l'INAM; successivamente chiese al Pretore di Ragusa la condanna dell'I.N.P.S. (Gestione Speciale del Fondo ad esaurimento "ex INAM") alla liquidazione del trattamento integrativo di pensione a carico della predetta gestione speciale sulla base di tutti gli emolumenti a carattere fisso e continuativo in godimento alla data del collocamento a riposo. Con sentenza del 26 maggio 1989, il Pretore rigettò la domanda rilevando che in corso di causa era entrata in vigore la legge 27 ottobre 1988, n.482 il cui art. 2, quinto comma, prevede, per il personale del comparto sanitario in servizio o già cessato che aveva optato per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi, il diritto alla pensionabilità dello stipendio e delle altre spettanze corrisposte a carattere fisso e continuativo con decorrenza 1 gennaio 1989 e che, pertanto, doveva escludersi che per il periodo anteriore al 1 gennaio 1989 potesse tenersi conto, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza, delle indennità di direzione e di coordinamento. In sede di appello, il Tribunale accolse l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente per quanto riguarda l'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n.482.
La norma nel prevedere il diritto alla pensionabilità dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo solo a far tempo dal 1 gennaio 1989 apparirebbe in contrasto con l'art.3 della Costituzione, operando, si assume, un'irrazionale ed ingiustificata discriminazione, agli effetti del trattamento di quiescenza, tra soggetti in identica posizione funzionale per avere prestato la medesima attività lavorativa.
1.2. - Si è costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza della questione. Si osserva che l'attribuzione di effetti retroattivi ha carattere discrezionale, per cui resta demandato al legislatore il momento in cui inizia ad operare l'efficacia del provvedimento legislativo.
Se la posizione assicurativa prescelta dava luogo ad un trattamento ritenuto deteriore rispetto ad altra abbandonata, "il fatto in quanto riconducibile alla volontà del singolo dipendente non potrebbe costituire vizio della disciplina, e meno ancora di quella successiva che ha dettato una comune norma di definizione della retribuzione pensionabile, imputandolo alla mancata retroattività".
Dal confronto tra le discipline nel loro complesso, poi, a favore del trattamento comprendente la pensione integrativa a carico della gestione I.N.P.S. v'erano notevoli vantaggi, per la commisurazione al cento per cento dell'ultima retribuzione, in caso di massima anzianità contributiva e potendo lo stesso contare sugli aggiornamenti assicurati dalla "clausola del parigrado", che consente la riliquidazione con l'applicazione dei miglioramenti disposti per il personale in servizio.
1.3. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Nella fattispecie de qua il legislatore avrebbe valutato l'opportunità di non applicare, anche nei confronti di coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge n.482 del 1988 erano cessati dal servizio, i benefici introdotti da questa ultima e ciò in considerazione del potere che gli è proprio di ponderare e modulare i fini perseguiti.
Infatti, la volontà di non prevedere l'estensione dei suddetti benefici non costituirebbe un uso arbitrario ed irrazionale della discrezionalità legislativa, in ordine all'attuazione dei valori tutelati dall'art.3 della Costituzione ed in considerazione degli oneri notevoli che diversa norma avrebbe comportato, in carenza oltretutto di mezzi finanziari per farvi fronte.
2.1. - Identica questione è stata sollevata con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Di Paola Giuseppe e I.N.P.S. (ord. n. 648).
2.2. - Si è costituito il ricorrente associandosi ai dubbi di cui all'ordinanza di rimessione. In particolare, viene posto in evidenza come il mancato pregresso adeguamento della retribuzione pensionabile sia dipeso dalla circostanza che il Consiglio di amministrazione dell'INAM non poteva più deliberare in quanto era intervenuta la soppressione di detto Ente.
Si è altresì costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle articolate per il precedente giudizio.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze concernono identica questione e i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2.1.- L'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1978, n.482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) stabilisce che al personale del comparto sanitario, contemplato dalla normativa, che ha optato per il trattamento di quiescenza nell'assicurazione generale obbligatoria, spetta la pensionabilità oltre che dello stipendio anche degli assegni corrisposti a carattere fisso e continuativo a far tempo dal 1 gennaio 1989.
2.2 - I giudici remittenti dubitano della legittimità di tale decorrenza per disparità ex art. 3 della Costituzione con l'identico trattamento in favore di coloro che avessero optato in precedenza, invece, per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari in forza dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761: per costoro, infatti, la retribuzione annua veniva già a ricomprendere tutti gli emolumenti fissi e continuativi sotto la data di entrata in vigore della precedente legge 26 aprile 1983, n.131 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983).
3. - La questione non è fondata.
La decorrenza dell'anteriore termine del 1983 per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari deriva dal fatto che per gli iscritti alle Casse di previdenza costituite nell'ambito del Ministero del Tesoro il trattamento pensionistico relativo risultava ab antiquo costituito oltrechè dalla base stipendiale pensionabile anche dal coacervo, anch'esso pensionabile, delle varie indennità fruite in servizio dal lavoratore a condizione che ne ricorressero le connotazioni di fissità e di continuatività.
Invece, nell'area del personale sanitario che qui interessa, il riconoscimento della fissità e continuatività degli assegni, ai fini della loro ricomprensione nel trattamento di quiescenza, era stato demandato al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in virtù del relativo regolamento organico.
L'ente era stato disciolto e a equiparare le due categorie - optanti per l'iscrizione alla Cassa presso il Ministero del tesoro e iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria - provvide la citata legge n.482 del 1988, con la decorrenza futura del 1 gennaio 1989, data oggetto dell'attuale doglianza.
Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato criteri secondo cui i requisiti di fissità e di continuatività delle competenze per i fini della loro pensionabilità possono essere, nei singoli casi, apprezzati e riconosciuti dal giudice; ciò non può spingersi, tuttavia sino a travolgere il termine generale di decorrenza all'uopo fissato dalla norma.
La Corte ha già avuto modo di osservare, e anche di recente, come non possa dirsi in sè irrazionale o irragionevole lo stabilire da parte del legislatore, nel caso di modificazione normativa, differenziazioni temporali agevolative nei confronti di una stessa categoria di soggetti, potendo costituire il fluire del tempo elemento diversificatore (da ultimo, ord. n.424 del 1991). Al che consegue, senza doversi discostare da questi principi, la dichiarazione di non fondatezza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n.482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferiti alle Regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Ragusa e dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.