ORDINANZA N. 86
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Tasca Giuseppe ed altri e l'INADEL, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Pepe Giovanni ed altri e l'INADEL, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione di Tasca Giuseppe ed altri e Pepe Giovanni ed altri nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili promossi contro l'INADEL da numerosi iscritti, aventi per oggetto la determinazione della base di calcolo dell'indennità premio di servizio, il Pretore di Caltagirone, con ordinanze del 25 settembre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, nonchè agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui prevede che l'indennità premio di servizio è pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non a un dodicesimo come previsto per gli omologhi dipendenti statali";
che, secondo il giudice remittente, la rilevata disparità di trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali "non trova ragionevole giustificazione";
che nei giudizi davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori argomenti che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata, atteso che la diversità dei sistemi retributivo e previdenziale delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni possibilità di comparazione ai fini dell'art. 3 Cost.;
Considerato che, vertendo i due giudizi sopra la medesima questione, si deve disporne la riunione ai fini della decisione con unico provvedimento;
che la questione è già stata sottoposta all'esame di questa Corte che con sentenza n. 430 del 1991 l'ha dichiarata non fondata in riferimento all'art.3 Cost., e manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost.
che nessun nuovo argomento è addotto dal Pretore remittente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, pure richiamati nelle stesse ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992-