Ordinanza n. 85 del 1992

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ORDINANZA N. 85

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Maestrello Tiziana e il Prefetto della Provincia di Verona, n. 529 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che il Pretore di Verona, con ordinanza del 14 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), assumendo che la norma impugnata, nello stabilire "la pena per un fatto illecito commesso in epoca anteriore all'emanazione della norma stessa, e dunque in via retroattiva", vulnera l'invocato parametro di costituzionalità, in quanto il carattere afflittivo delle sanzioni amministrative postula "l'estensione dei principi vigenti per le sanzioni penali";

 

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

 

considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, nel dichiararne la manifesta infondatezza ha avuto modo di affermare che alla disposizione oggetto di denuncia deve essere riconosciuto < < il carattere formale e sostanziale di norma interpretativa, del che fra l'altro costituisce un affidabile "indice di riconoscimento" (cfr. sentenza n. 123 del 1988) il contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, ove le opposte tesi si sono misurate sulla base di egualmente solide argomentazioni di ordine testuale, logico e sistematico>>;

 

che, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Verona con ordinanza del 14 maggio 1991.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.

 

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.