ORDINANZA N. 76
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Francesco GUIZZI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438,439,440 e 442 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti nel procedimento penale a Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Prof. Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che con ordinanza in data 14 febbraio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 ottobre 1991 - reg.ord.n. 644 del 1991) il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nelle parti in cui subordinano al consenso non motivato ed insindacabile del pubblico ministero l'adozione del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, non consentendo al giudice di valutare le ragioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del "dissenso", e non attribuendogli, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso medesimo, il potere di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate violerebbero gli artt.3 e 25 della Costituzione, determinando un'irragionevole disparità di trattamento, in primo luogo fra accusa e difesa, in secondo luogo fra imputati nell'ambito di uno stesso procedimento o per gli stessi reati, e, infine, rispetto alla disciplina dettata per il patteggiamento, nell'ambito della quale, l'esercizio della funzione giurisdizionale non risulta menomato dalla scelta insindacabile del pubblico ministero;
che non si sono costituite le parti nè ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già dichiarato, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice;
che la questione sollevata va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 febbraio del 1992.