Ordinanza n. 59 del 1992

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ORDINANZA N. 59

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fici Salvatore, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.38, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 20 giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271), nella parte in cui non prevedono i mezzi con i quali l'imputato detenuto possa provvedere alla notifica al pubblico ministero della propria richiesta di giudizio abbreviato;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, a norma dell'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti "come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria", espressione, quest'ultima, che il legislatore del codice di rito univocamente e costantemente adotta nelle ipotesi in cui intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico ministero;

che, di conseguenza, la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice traditio al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271;

che, alla stregua delle riferite considerazioni e contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente, il sistema delineato dal complesso delle norme oggetto di denuncia, non solo non rende "impossibile all'imputato detenuto l'esercizio efficace della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato", ma ne permette, anzi, un più agevole e solerte esercizio rispetto all'imputato libero, chiamato invece ad osservare le più onerose formalità previste per l'ordinario procedimento di notificazione dall'art.153, primo comma, del codice di procedura penale;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 44 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/02/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 febbraio del 1992.