ORDINANZA N. 55
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1991 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Piaggi Glauco ed altri ed Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.34, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Livorno, nel procedimento civile vertente tra Piaggi Glauco ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato, con ordinanza emessa il 30 giugno 1991 (R.O. n. 547 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958, che attribuisce il beneficio della valutabilità del servizio militare ai fini economici e di carriera, ai soli lavoratori del settore pubblico e non anche ai dipendenti dell'Ente Ferrovie;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra lavoratori pubblici e privati, entrambi obbligati a prestare servizio militare, e per il pregiudizio della posizione lavorativa e previdenziale di questi ultimi;
che nel giudizio si è costituito l'Ente Ferrovie dello Stato ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato anche in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo entrambi per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, essendo diversa la disciplina del rapporto di lavoro privato e di quello pubblico.
Considerato che nell'ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno ai periodi di tempo in cui sarebbe stato espletato da parte dei ricorrenti il servizio militare di cui è chiesta la computabilità; che per il periodo anteriore alla riforma dell'Ente Ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, i dipendenti dell'Ente erano da considerarsi impiegati pubblici, quindi soggetti alla disciplina del pubblico impiego;
che, peraltro, l'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha interpretato la disposizione censurata nel senso che il servizio militare valutabile alla stregua di detta previsione normativa è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, nonchè quello prestato successivamente;
che non risulta essere stato effettuato il giudizio sulla rilevanza della questione e che, comunque, va fatto alla stregua della nuova disposizione, innanzi richiamata;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 febbraio del 1992.