Sentenza n. 52 del 1992

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SENTENZA N. 52

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), e dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584 (Riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1991 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Dovesi Giampaolo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1991 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gherardi Giancarlo ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di costituzione di Dovesi Giampaolo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

udito l'avvocato Luciano Ventura per Dovesi Giampaolo e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Dovesi Giampaolo conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bologna l'I.N.P.S., chiedendo che il trattamento di pensione a lui spettante fosse calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 28 febbraio 1979 al 14 febbraio 1987, ivi compresi i giorni di assenza per donazione di sangue.

Il Pretore, con ordinanza del 16 febbraio 1991 (R.O. n. 306 del 1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990, n.107, e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584.

Ha osservato che l'art. 13 della legge n. 107 del 1990, prevedendo a favore dei lavoratori che donano il sangue, oltre la retribuzione per l'intera giornata, anche l'accredito dei contributi previdenziali, solo a decorrere dalla entrata in vigore della legge, senza efficacia retroattiva, discrimina i lavoratori che abbiano donato sangue dopo l'entrata in vigore della legge rispetto a quelli che lo abbiano donato prima della stessa; che l'art. 2 della legge n. 584 del 1967, il quale contempla a carico dei datori di lavoro solo l'obbligo della retribuzione e non anche quello della contribuzione, discrimina i suddetti lavoratori rispetto a quelli che, astenendosi per altre cause di rilevanza sociale (malattia, maternità, ecc...) hanno diritto alla contribuzione oltre che alla retribuzione; che, infine, sussiste una discriminazione tra i lavoratori soggetti all'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S. e quelli non soggetti al detto regime assicurativo, in quanto la contribuzione è negata solo ai primi e non anche agli altri.

Il giudice a quo ha ritenuto anche che la esclusione di cui trattasi importa lesione del principio della ragionevolezza, considerati la funzione sociale ed i valori della solidarietà attuati dalla donazione di sangue.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale si è riportata alle argomentazioni svolte dal giudice remittente.

3.1.- É intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la infondatezza della questione, in quanto la diversità dei trattamenti normativi è giustificata dal fluire del tempo e il beneficio eccezionale della contribuzione per giornate non lavorative non è di applicazione generale.

4. - Identica questione con identiche argomentazioni è stata sollevata dallo stesso Pretore di Bologna in causa tra Gherardi Giancarlo ed altri e l'I.N.P.S. con ordinanza del 24 aprile 1991 (R.O. n. 571 del 1991).

4.1.- Anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale si è riportata al precedente atto di intervento.

5. - Nella imminenza della udienza la difesa del Dovesi ha presentato memoria nella quale ha chiesto anzitutto una sentenza interpretativa, in quanto al lavoratore donatore di sangue per la giornata della donazione è concessa una vera e propria retribuzione che, in quanto tale, deve essereassoggettata a contribuzione. Ha ricordato che l'I.N.P.S fi della stessa opinione, mutata poi dal 1986, ritenendo erogata al lavoratore una indennità e non una retribuzione, il che però contrasterebbe sia con i lavori preparatori della legge n. 584 del 1967, che escludono la indennità e invece attribuiscono una vera e propria retribuzione, sia con quanto risulta dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 aprile 1968, di attuazione della detta legge, che garantisce un trattamento economico complessivo.

Ha sostenuto poi che la situazione è analoga a quella che si verifica per le ferie, le festività, le assenze per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, per i permessi retribuiti e per i permessi a favore dei componenti dei seggi elettorali.

In linea gradata ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non è prevista la contribuzione previdenziale.

Considerato in diritto

1. - I due giudizi, siccome prospettano questioni identiche, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a verificare:

- a) se l'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, il quale prevede a favore dei lavoratori donatori di sangue per la giornata della donazione l'astensione dal lavoro con diritto all'intera retribuzione e alla contribuzione figurativa, non avendo efficacia retroattiva, crei una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori che abbiano donato sangue prima dell'entrata in vigore della detta legge, i quali non hanno diritto alla contribuzione previdenziale;

- b) se detta disposizione e l'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, pongano una irragionevole discriminazione rispetto ai lavoratori non soggetti all'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S., per i quali sussiste il diritto alla contribuzione; e rispetto ai lavoratori che si astengono dal lavoro per cause di pari rilevanza sociale (malattia, maternità, ecc...) per i quali è prevista la contribuzione figurativa;

- c) se sussista una irragionevole limitazione della concessione di detto beneficio considerati la funzione civile e sociale e i valori solidaristici attribuiti alla donazione di sangue.

3. - La questione non è fondata per quanto si dirà.

La fattispecie non è regolata dall'art. 13 della legge n. 107 del 1990, il quale dispone a favore del lavoratore che doni il sangue, oltre ad una giornata di riposo interamente retribuita, anche l'accredito dei contributi previdenziali, perchè la legge non ha efficacia retroattiva, ma dall'art. 2 della legge n. 584 del 1967, il quale prevede specificamente non solo la giornata di riposo e la retribuzione per l'intero, ma non anche l'accredito dei relativi contributi previdenziali. Per effetto delle suddette disposizioni, il datore di lavoro ha la facoltà di ottenere il rimborso della retribuzione che eroga dall'istituto assicuratore che prima era l'I.N.A.M. e poi, a seguito della sua soppressione, è l'I.N.P.S. (art.1, secondo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33 del 1980).

Lo Stato concorre alla spesa con contributi annui da iscriversi al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art.3).

Con il decreto ministeriale 8 aprile 1968 sono state dettate le modalità di determinazione della retribuzione (art. 4) e del suo rimborso (art. 5 e segg.).

3.1.- Le richiamate disposizioni hanno la finalità di favorire la donazione di sangue caratterizzata da apprezzabili ed elevati contenuti di solidarietà umana e di utilità sociale.

Alla sua realizzazione sono diretti i benefici specificamente previsti sia a favore del lavoratore che del datore di lavoro, in modo che non si pongano ostacoli o impedimenti per ragioni di ordine economico, quale potrebbe essere per il lavoratore la perdita della retribuzione e per il datore di lavoro l'onere economico della retribuzione, mentre la previsione a favore del lavoratore della giornata di riposo erogata è diretta a tutelare la sua salute indebolita dalla perdita di sangue che egli subisce.

Ma logicamente è da ritenersi che il legislatore, sempre per realizzare le finalità innanzi richiamate, non abbia voluto assolutamente che il lavoratore subisca una diminuzione del trattamento previdenziale e in particolare un danno pensionistico per il mancato accredito dei contributi previdenziali. Nè ha potuto porre detti contributi a carico del datore di lavoro che, invece, ha voluto chiaramente esonerare da aggravi economici.

Essi devono far carico sull'Istituto assicuratore che poi, in definitiva, ne ottiene il rimborso dallo Stato, che si assume il costo dei servizi sociali tra cui è da comprendersi la donazione di sangue, il che del resto si desume dalla stessa legge (art. 3, legge n. 584 del 1967).

In via generale, in determinati periodi in cui, per determinati eventi (quali, per es., la malattia, l'infortunio, il servizio militare, lo svolgimento di cariche pubbliche elettive), sono sospesi la prestazione di lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non anche la contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle prestazioni previdenziali, il finanziamento pubblico si sostituisce alla contribuzione che è posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ciò avviene in attuazione del principio della solidarietà.

Si vuole evitare che i soggetti protetti, per causa di eventi che impediscono lo svolgimento dell'attività lavorativa, subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali perchè devono raggiungersi fini pubblici alla cui realizzazione deve provvedere tutta la collettività.

Nella fattispecie può ritenersi, come del resto è stato affermato prevalentemente dai giudici di merito, che la donazione di sangue possa considerarsi una malattia perchè la perdita di sangue che il donatore subisce produce nel soggetto che dona un indebolimento psico-fisico equiparabile allo stato di malattia per cui possono trovare applicazione le norme (art. 56 regio decreto legge n. 1827 del 1935, modificato dall'art.36 della legge n. 160 del 1975) che prevedono in caso di malattia la contribuzione figurativa.

Conferma di tale affermazione si rinviene nella stessa legge che ha posto il rimborso della retribuzione erogata dal datore di lavoro al lavoratore donatore di sangue a carico dell'Istituto per l'assicurazione contro le malattie, e nella più recente disposizione (art. 13 della legge n.107 del 1990), che ha previsto sulla detta retribuzione contributi previdenziali figurativi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati) e 2 della legge 13 luglio 1967 n. 584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 febbraio del 1992.