Sentenza n. 39 del 1992

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SENTENZA N. 39

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 agosto 1991, depositato in Cancelleria il 19 agosto successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n.8588 del 31 dicembre 1990 emessa dall'Assessore ai trasporti, concernente il versamento dei contributi per l'iscrizione nell'albo degli autotrasportatori ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 1991.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Con circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana disponeva il versamento al bilancio regionale del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione avverso tale atto, chiedendo dichiararsi che spettano unicamente allo Stato la funzione di tenuta dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la funzione di riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e la funzione di determinazione della misura di detto contributo e delle modalità del suo versamento. Ha chiesto altresì l'annullamento della nota 31 dicembre 1990 n. 8588 che ha dato origine al conflitto.

Nel ricorso si osserva che la legge 6 giugno 1974, n. 298, nel corso degli anni modificata in più disposizioni (e, da ultimo, con il d.l.6 febbraio 1987, n. 16 conv. nella legge 30 marzo 1987, n. 132), ha istituito "presso il ministero dei trasporti e dell'aviazione civile" l'albo nazionale ora detto ed ha riservato l'attività dell'autotrasporto agli iscritti all'albo, prevedendo anche la repressione penale dell'esercizio abusivo di detta attività. Il contributo, previsto dall'art. 63 della citata legge n. 298 del 1974, è espressamente finalizzato a "far fronte alle spese" occorrenti per la formazione e la tenuta dell'albo, ossia per lo svolgimento delle attività amministrative (iscrizione, cancellazione, ecc.) e per il funzionamento dell'apparato creato allo scopo.

Di tale apparato fanno parte, tra l'altro, un comitato centrale di venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza delle regioni a statuto speciale.

In ordine al riparto delle funzioni tra Stato e Regione Sicilia - osserva il ricorrente - l'art. 17 lett. a dello Statuto si riferisce a "trasporti regionali di qualsiasi genere", espressione questa ripresa dall'art. 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (prima e dopo la rettifica ad esso apportata dal citato d.P.R. del 1981). Con riguardo ai servizi pubblici di trasporto, l'art. 4, primo comma, della citata normativa di attuazione considera regionali quelli "che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione".

Ad avviso del ricorrente, deve ritenersi spettare allo Stato la tenuta dell'albo "nazionale" ancorchè formato da un "insieme" di albi provinciali.

2. Si è costituita la Regione siciliana, che ha eccepito anzitutto l'inammissibilità del ricorso per conflitto, essendo stato proposto tardivamente, attesa la natura meramente esecutiva dell'atto impugnato rispetto alla normativa di bilancio non impugnata.

Quanto al merito, peraltro, la materia tratta- ta nella circolare - si osserva ancora nell'atto di costituzione - riguarda i "trasporti regionali di qualsiasi genere", materia di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto siciliano cui si richiama, a sua volta, l'art.20 del medesimo Statuto, nel quale è affermato che il presidente e gli assessori regionali "svolgono le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17", per le quali "sono responsabili di tutte le loro funzioni" .... "di fronte all'Assemblea regionale".

L'art. 63 della legge n. 298 del 1974 ha disposto l'utilizzazione dei contributi per la iscrizione all'albo degli autotrasportatori per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'intero titolo I della stessa legge, con la conseguente devoluzione dei contributi stessi, per la maggior parte del loro ammontare, alle spese di funzionamento dei comitati provinciali.

3. Per il Presidente del Consiglio, L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, con cui contesta l'inammissibilità del ricorso dedotta dalla Regione Sicilia.

La legge di bilancio - si osserva - reca soltanto "stime" di entrate e non può quindi costituire credito in capo al soggetto pubblico, nè condiziona in alcun modo il sorgere dei crediti stessi.

La mera iscrizione di una entrata attesa e stimata non può dunque rilevare al fine della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione.

Nel merito, l'Avvocatura ribadisce quanto già esposto nel ricorso, sottolineando l'illegittimità della procedura seguita dall'Assessorato regionale.

4. Ha depositato memoria anche la Regione siciliana, la quale precisa taluni elementi di fatto considerati rilevanti, in particolare affermando che prima di emanare la circolare impugnata la Regione stessa aveva chiesto alla direzione generale della motorizzazione civile presso il ministero dei trasporti l'accreditamento delle somme versate per gli anni 1988 e 1989, senza ricevere alcuna risposta.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, impugnando la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, con cui l'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha disposto il versamento al bilancio regionale del contributo di iscrizione degli autotrasportatori di cose per conto terzi all'albo nazionale. Il ricorrente chiede che l'atto sia annullato, previa dichiarazione che spettano allo Stato la tenuta di detto albo, la riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè la determinazione della misura di detto contributo e delle modalità del suo versamento.

La Regione siciliana eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, sostiene che la circolare riguarda i "trasporti regionali di qualsiasi genere", materia da ritenersi attribuita alla sua competenza.

2. L'eccezione di inammissibilità va rigettata.

Ad avviso della parte resistente, le istruzioni emanate per il versamento alla Regione siciliana del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasporti di merci per conto terzi traggono origine dal bilancio regionale, approvato con legge 26 gennaio 1991, n. 6.

L'odierno conflitto sarebbe tardivo, data la natura meramente esecutiva della circolare rispetto alla normativa di bilancio, non impugnata tempestivamente.

In effetti lo stato di previsione dell'entrata della Regione siciliana per l'anno finanziario 1991 reca, al capitolo 1962, la denominazione "Contributo dovuto dagli autotrasportatori di cose per conto terzi per l'iscrizione all'albo nazionale". La normativa di riferimento è indicata nella legge n.298 del 1974 e nel d.P.R. n. 485 del 1981.

Peraltro la legge di bilancio, conformemente alla sua natura di documento contabile, contiene soltanto previsioni o stime di entrate e di uscite, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato; essa non ha quindi attitudine a determinare il sorgere di diritti e di obblighi nei rapporti esterni. Ne consegue che l'iscrizione nel bilancio di una entrata non può rilevare ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

É di tutta evidenza che con la legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, si è inteso creare un servizio unitario, destinato ad assicurare che sull'intero territorio nazionale le imprese siano ammesse ad operare nel settore quando, sulla base di uniformi criteri, risultino dotate di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere (art.13).

Non contrasta certo con detta finalità il fatto che rilevanti attribuzioni siano state affidate ai comitati provinciali e regionali. Il decentramento è stato infatti disposto allo scopo di semplificare e accelerare le operazioni relative alla istruzione e alla valutazione delle domande di iscrizione nonchè di realizzare la tenuta aggiornata degli elenchi provinciali degli iscritti. Ma questi albi locali non hanno una loro distinta e autonoma funzione, in quanto "nel loro insieme formano l'albo nazionale" (art. 1).

L'esistenza di uno specifico interesse statale a disciplinare l'attività di autotrasporto, secondo regole valide sull'intero territorio nazionale, è connesso alla natura di detta attività, che non sarebbe conveniente, sul piano funzionale ed economico, contenere in circoscritti ambiti territoriali.

Del resto, a conferma della intrinseca tendenza espansiva del servizio di autotrasporto e del connesso interesse ultralocale, va ricordato che la disciplina nazionale si ricollega alla normativa comunitaria: del che è prova, da ultimo, la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, cui si è data attuazione col decreto del Ministro per i trasporti 16 maggio 1991, n. 198.

Su questa disciplina non può dunque interferire la Regione siciliana, il cui ambito di attribuzioni è limitato, come chiaramente enuncia l'art.17 dello Statuto regionale, alle comunicazioni e ai trasporti regionali.

Si deve, di conseguenza, dichiarare che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e va, quindi, annullata la circolare della Regione siciliana n. 8588 del 31 dicembre 1990.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla riscossione del contributo di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);

di conseguenza, annulla la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, emanata dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 febbraio del 1992.