Ordinanza n. 34 del 1992

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ORDINANZA N. 34

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Suarez Chiguascue Gustavo, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 13 giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale possa essere indicato, come nel decreto di citazione davanti al pretore, il consenso preventivo del pubblico ministero al giudizio abbreviato, nè che tale consenso possa essere prestato successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 dello stesso codice, ovvero nel corso della udienza preliminare;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla base delle argomentazioni svolte negli atti di intervento spiegati nei giudizi rispettivamente definiti con la sentenza n. 81 del 1991 e con l'ordinanza n. 426 del 1991, che hanno riguardato, peraltro, questioni non strettamente pertinenti a quella oggetto del presente giudizio;

considerato che le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicchè, pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale è chiamato ad adottare;

che, d'altra parte, la tardività del dubbio di legittimità costituzionale è svelata dalla stessa ordinanza di rimessione, nella parte in cui, per motivare la rilevanza della questione, fa leva sul presupposto, del tutto ipotetico, che "verosimilmente l'imputato avrebbe fatto richiesta di rito abbreviato se gli fosse stata ricordata tale sua facoltà nel corso dell'udienza preliminare";

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 febbraio del 1992.