ORDINANZA N. 11
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito con modifiche nella legge 6 aprile 1936, n.1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n.160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Monti Luigi e I.N.P.S. iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione di Allegranti Maria, Monti Daniele e Monti Sandro aventi causa di Monti Luigi e dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudire relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Luigi Monti contro l'INPS per il riconoscimento della pensione di invalidità, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 29 maggio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160, "nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione"; che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola l'art. 38, secondo comma Cost., perchè riduce la tutela dell'invalidità e della vecchiaia per quei lavoratori che, avendo sofferto nel corso del rapporto malattie di lunga durata, sono più bisognevoli di protezione, e l'art. 3 Cost. perchè riserva alle malattie diverse dalla tubercolosi un trattamento meno favorevole di quello previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n. 88, tenuto conto che, "col progresso della medicina e della prevenzione, la tubercolosi ha perso il carattere di malattia sociale", con conseguente idoneità della disposizione testè citata a fungere da tertium comparationis;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;
che si sono costituiti pure gli eredi del ricorrente con atto depositato il 25 novembre 1991, e quindi fuori termine;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che, essendo assicurata in ogni caso al lavoratore l'integrazione al trattamento minimo di pensione, non può prospettarsi una violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.;
che il citato art. 4, quarto comma, della legge n. 218 del 1952, secondo cui i periodi di assenza dal lavoro per cure sanatoriali e postsanatoriali della tubercolosi sono utili senza limiti ai fini della pensione, non può costituire un termine di paragone per una valutazione della norma impugnata alla stregua del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., si ritenga o no cessato il carattere di malattia sociale della tubercolosi: nel primo caso la norma indicata come tertium comparationis sarebbe divenuta un privilegio ingiustificato, mentre nel caso contrario resterebbe ferma la valutazione di essa come ius singulare giustificato dalla specialità della situazione regolata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, lettera a), punto 1, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/01/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 22 gennaio del 1992.