ORDINANZA N. 514
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
Prof. Francesco GUIZZI “
Prof. Cesare MIRABELLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal Pretore di Sassari nel procedimento penale a carico di Valentino Saba iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Valentino Saba, imputato di violazione degli artt. 16 e 17 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, per aver omesso di custodire convenientemente il bestiame bovino di sua proprietà, il Pretore di Sassari ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui circoscrive la depenalizzazione solo alla norma contenuta nell'art. 672 del codice penale (omessa custodia e malgoverno di animali) e mantiene in vita la sanzione penale per "la condotta sostanzialmente uguale o al limite meno grave sotto il profilo della tutela di beni rilevanti per l'ordinamento" contemplata negli artt. 16 e 17 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna);
che nella ordinanza di rinvio si espone che, a seguito della legge n. 689 del 1981, la contravvenzione prevista dall'art. 672 del codice penale per l'omessa custodia ed il malgoverno di animali non costituisce più reato ed è soggetta alla sola sanzione amministrativa pecuniaria, mentre - in forza degli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 404 del 1898 - il soggetto che, nei propri fondi, non custodisca il bestiame di sua proprietà in modo da evitare che sia danneggiata la proprietà altrui "è punito o con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a. 400.000 se si ritiene che l'art. 434 del codice penale abrogato sia stato sostituito dal vigente art. 650 del codice penale oppure fino alla pena massima dell'art. 636 del codice penale";
che, ad avviso del giudice a quo, tale situazione darebbe vita ad una ingiustificata "disparità di trattamento tra i cittadini che vivono nelle regioni ove trova applicazione il regio decreto n. 404 del 1898 e quelli che vivono altrove" giacché, per questi ultimi, la omessa custodia di bestiame o rappresenta una condotta irrilevante per l'ordinamento o è punita con la sola sanzione amministrativa, mentre le fattispecie regolate dagli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 404 del 1898 rendono applicabile una più grave sanzione di natura penale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che nelle tre ipotesi di illecito contemplate nell'art. 672 del codice penale l'oggetto della tutela penale è costituito dalla incolumità pubblica, che può essere esposta a pericolo dalla omessa custodia o dal malgoverno di animali o da altri comportamenti che rendano pericolosi gli animali per le persone;
che, invece, negli artt. 16 e 17 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, l'oggetto della tutela penale è rappresentato dalla proprietà fondiaria che si intende salvaguardare da sconfinamenti e danneggiamenti ad opera di animali privi di adeguata custodia;
che, in ragione della diversità dei beni protetti, le due normative poste a confronto dal giudice remittente sono insuscettibili di comparazione sotto il profilo del differente regime sanzionatorio previsto per la loro violazione e della scelta discrezionalmente compiuta dal legislatore di depenalizzare solo la contravvenzione prevista dall'art. 672 del codice penale;
che, pertanto - a parte ogni considerazione sulla sopravvivenza delle disposizioni dettate dagli artt. 16 e 17 del regio decreto n. 404 del 1898 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sassari va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non comprende tra i casi di depenalizzazione le fattispecie contemplate negli artt. 16 e 17 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Sassari con la ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI - Francesco GUIZZI - Cesare MIRABELLI.
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.