ORDINANZA N. 498
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1990 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Nuccio Camici e il Ministero del Tesoro iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 24 novembre 1990 il pretore di Livorno in funzione di giudice del lavoro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convezioni sanitarie), nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, esclude la ripetibilità delle somme non corrisposte spontaneamente;
che la questione si è posta in sede di opposizione ad ingiunzione proposta da un medico il quale aveva ricevuto una somma di danaro a seguito di sentenza provvisoriamente esecutiva del pretore di Livorno, con cui gli era stato riconosciuto il diritto, in qualità di sanitario medico convenzionato, al pagamento degli aumenti o adeguamenti sul corrispettivo risultante dalle convenzioni;
che la sentenza del pretore è stata successivamente riformata dal tribunale di Livorno, il quale con provvedimento 6-28 novembre 1984 ha rigettato la domanda proposta dal sanitario;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso, oltre che per l'infondatezza, per l'inammissibilità della questione, sul rilievo che l'unica fonte regolatrice del rapporto tra le parti in causa sarebbe la sentenza ormai passata in giudicato;
Considerato che la già richiamata sentenza 6-28 novembre 1984 del Tribunale di Livorno è antecedente alla norma impugnata;
che detta sentenza, ove passata in giudicato, avrebbe definitivamente regolato il rapporto oggetto del giudizio;
che sul punto l'ordinanza di remissione tace dal tutto, omettendo di fornire sia gli indispensabili elementi di fatto sia le corrispondenti valutazioni;
che pertanto, in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione stessa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Livorno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991