Ordinanza n. 442 del 1991

 

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ORDINANZA N. 442

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1991 dal Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Tistoni Giorgio, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Siena ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) deducendo a fondamento della questione medesima l'esistenza di una "discrasia logico-giuridica tra la portata dell'art. 444 c.p.p. e le restrizioni" previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, "atteso che diventa patteggiabile con sanzione sostitutiva tutta una serie di reati di competenza del tribunale (purché la pena da irrogare in concreto non superi i sei mesi) per loro intrinseca natura più gravi rispetto a quelli oggettivamente esclusi e riportati" dalla norma oggetto di denuncia;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinato nel titolo II del libro VI del codice di procedura penale non ha introdotto, né poteva introdurre, in assenza di specifiche previsioni della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, modifiche al regime sostanziale delle sanzioni sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 681 del 1981;

e che, come evidenzia la Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice, appare "significativa in proposito la modificazione della direttiva" 45 della legge-delega "operata dal Senato, che ha sostituito le parole 'l'applicazione, in casi consentiti, delle sanzioni sostitutive o della pena detentiva' con le parole 'l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti', chiarendo così, da un lato, che il legislatore delegato non ha il compito di specificare, al di là delle previsioni del delegante, i casi in cui è consentita l'applicazione delle pene su richiesta delle parti e, dall'altro, che l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta è ammessa nei soli casi in cui queste sanzioni risultano applicabili in generale (indipendentemente cioè dalla richiesta delle parti), in base alla l. n. 689 del 1981, che le ha introdotte nel nostro ordinamento e le disciplina";

che alla stregua delle accennate considerazioni, e contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente, permane inalterata, anche agli effetti del nuovo "patteggiamento", la previsione dettata dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981 che limita l'applicabilità delle pene sostitutive ai reati di competenza del pretore, sicché viene a cadere la premessa stessa sulla quale il rimettente fonda la pretesa "discrasia logico-giuridica" ed il conseguente dubbio di costituzionalità circa la ragionevolezza delle esclusioni oggettive stabilite dalla norma oggetto di denuncia;

e che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Siena con ordinanza del 26 marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.