Ordinanza n. 432 del 1991

 

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ORDINANZA N. 432

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Masera Nino ed altri, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non prevede che il p.m., nei processi iniziati con il vecchio rito e restituiti dal g.i. all'a.g.o. requirente ex art. 258 delle norme di attuazione, dia avviso ex art. 408 secondo comma c.p.p. alla parte offesa dei suoi diritti riconosciuti appunto dalla norma, consentendogli di dichiarare di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione";

che il giudice remittente, premesso che il pubbico ministero ha presentato richiesta di archiviazione in data 8 novembre 1990, rileva che il procedimento ebbe ad iniziare con il rito abrogato e che, non essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 242 n. 1 delle norme di attuazione, lo stesso il 24 ottobre 1989 è ritornato alla Procura della Repubblica ex art. 258 delle norme medesime e, proprio perché il procedimento era iniziato con il rito abrogato, le parti offese - che avevano all'epoca rivestito il ruolo di parti civili - non hanno ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione;

che, il giudice a quo lamenta l'assenza di "un meccanismo di raccordo fra il nuovo c.p.p. e le disposizioni transitorie di attuazione che consenta alle parti offese di reinserirsi agevolmente nel nuovo rito e di proporre rituale opposizione ex art. 410", e solleva, pertanto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 delle norme di attuazione "laddove non contempla l'obbligo per il p.m. di informare la parte offesa della facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione anche nei processi parzialmente istruiti con il vecchio rito e restituiti dal g.i. ex art. 258 disp. att., tramite preventiva formalizzazione della richiesta di essere sentita nell'ipotesi di richiesta archiviazione": e ciò per violazione della "parità di trattamento di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione", nonché dell'art. 24 della Costituzione, "precludendosi in tal modo alla parte offesa la possibilità di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e gli elementi di prova";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità, o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che il denunciato art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale concerne esclusivamente - come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato - le modalità temporali di trasmissione degli atti dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari nel caso in cui la persona offesa abbia in precedenza dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, disponendo che la detta trasmisione debba avvenire dopo la presentazione dell'opposizione da parte della persona offesa medesima, ovvero dopo la scadenza del termine per proporla (art. 408, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale);

che la norma impugnata disciplina, pertanto, un aspetto che non ha alcuna rilevanza in ordine al problema sollevato dal remittente, se non altro perché attiene ad una fase in cui è già avvenuta sia la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, sia la decisione del pubblico ministero di presentare al giudice la richiesta di archiviazione;

che, in conclusione, la norma di cui il giudice a quo lamenta la mancanza non potrebbe comunque evidentemente trovare collocazione nell'ambito della disposizione impugnata, con la conseguenza che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.