Ordinanza n. 425 del 1991

 

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ORDINANZA N. 425

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 127 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 31 dicembre 1990, il 23 febbraio 1991, il 4 febbraio 1991, il 16 febbraio 1991 e il 19 marzo 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, iscritte rispettivamente ai nn. 345, 353, 359, 420 e 496 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 24 e 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

 

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con cinque ordinanze del 31 dicembre 1990, del 4 febbraio 1991, del 16 febbraio 1991, del 23 febbraio 1991 e del 19 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale: il primo, nella parte in cui non prevede alcuno specifico meccanismo procedurale sostitutivo dell'inerzia-inottemperanza totale o parziale del pubblico ministero a fronte dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che disponga, ex art. 409, quarto comma, ulteriori indagini e nella parte in cui non sembra evidenziare la natura cogente ed imperativa, nei confronti dell'autorità giudiziaria requirente destinataria del precetto, della proposizione "A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse"; il secondo, perché non sancisce l'obbligatorietà dell'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, di cui al primo comma dello stesso articolo, quando, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma, sia stata constatata da parte del detto procuratore generale l'inerzia-inottemperanza del pubblico ministero di grado inferiore ai dettami dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ex art. 409, quarto comma;

 

che, con le due ultime ordinanze, il giudice a quo censura anche, sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'art. 127 del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "in quanto non comprende nell'elenco delle notizie di reato trasmesse infrasettimanalmente dalla segreteria del P.M. alla P.G. anche i casi di indagini preliminari non espletate";

 

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

 

Considerato che le ordinanze sollevano questioni in parte identiche, donde la riunione dei relativi giudizi;

 

che in ordine alle prime due censure la Corte si è già pronunciata dichiarandole manifestamente infondate (v. ordinanza n. 289 del 1991);

 

e che le ordinanze di rimessione non adducono argomentazioni nuove o diverse da quelle allora esaminate;

 

che, quanto alla denuncia dell'art. 127 del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), la medesima ratio decidendi dell'ordinanza n. 253 del 1991, dove si è precisato che l'intervento del procuratore generale è destinato "unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di appurare se in concreto l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono costituzionalmente imposti al pubblico ministero", vale a ritenere manifestamente infondata anche tale questione.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 127 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

 

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.