SENTENZA N. 421
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Tamagno Carlo e INADEL ed altra, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Tamagno Carlo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dal dott. Carlo Tamagno contro l'INADEL in merito alla liquidazione dell'indennità premio servizio, il Pretore di Genova, con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui non prevede che la retribuzione degli ultimi dodici mesi sia proporzionalmente aumentata sulla base degli anni di servizio, qualora superiori siano i compensi erogati mensilmente nel corso del rapporto per effetto della prestazione di un maggior orario di lavoro rispetto all'ultimo anno riguardato dalla norma predetta".
Il dott. Tamagno, medico dipendente della USL n. 10 di Genova, ha prestato servizio dal 1° luglio 1980 al 31 maggio 1984 a tempo pieno e poi, fino al 31 dicembre 1987, con orario ridotto a dieci ore settimanali. In applicazione della norma impugnata, l'INADEL ha liquidato l'indennità premio di servizio calcolandola sulla base della retribuzione ridotta, corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio, senza tenere conto della maggiore retribuzione percepita in precedenza.
Ad avviso del giudice remittente, questo trattamento contrasta con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, soprattutto se confrontato con l'ipotesi inversa in cui l'iscritto all'INADEL abbia sempre prestato servizio ad orario ridotto tranne negli ultimi dodici mesi, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di equità, atteso che per il periodo di servizio a tempo pieno viene corrisposta un'indennità non proporzionale ai contributi versati.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente, il quale svolge una serie di argomentazioni riferite a parametri costituzionali non richiamati nell'ordinanza di rimessione, e comunque aderisce alle conclusioni del giudice a quo in riferimento all'art. 3 Cost.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, perché tende a una sentenza invasiva della discrezionalità del legislatore in ordine alla scelta del criterio di proporzionamento dell'indennità a dimensioni diverse dell'orario di lavoro in periodi anteriori all'ultimo anno di servizio; infondata, perché la denunciata disparità di trattamento non è direttamente collegata all'applicazione della disposizione, ma a situazioni personali dell'interessato, onde trattasi di disparità di fatto non rilevante ai fini del principio di eguaglianza.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Genova ritiene contrastante con l'art. 3 Cost. l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, qualora nel corso del rapporto il dipendente sia passato da un servizio a tempo pieno a un servizio a tempo parziale o viceversa, non prevede un proporzionamento del calcolo dell'indennità premio di servizio alle diverse dimensioni temporali della prestazione di lavoro nei periodi corrispondenti alle dette variazioni.
2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione sul riflesso che essa tende a una pronunzia della Corte invasiva della discrezionalità del legislatore, essendo possibili più soluzioni tecniche ove l'attuale sistema di calcolo, invariabilmente basato sulla retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio, debba essere sostituito con un sistema che proporzioni l'indennità ai mutamenti di durata dell'orario di lavoro intervenuti in fasi successive del rapporto e alla correlativa diversa entità della retribuzione contributiva.
Ora è vero che alla soluzione prospettata dal giudice remittente, la quale opera sulla base di calcolo, è alternativa un'altra soluzione che effettua il proporzionamento operando, invece, sul coefficiente dell'anzianità, ma la questione proposta non implica necessariamente la scelta tra le due soluzioni possibili, in guisa da sconfinare nel campo delle decisioni riservate al legislatore, ben potendo un eventuale accoglimento dell'impugnativa essere limitato alla mera declaratoria di illegittimità della norma denunciata in quanto esclude il proporzionamento.
In tale eventualità sarebbe poi compito del giudice di merito stabilire se la disciplina in questione sia o no integrabile mediante estensione o adattamento di un modello normativo già presente nell'ordinamento vigente, quale, ad esempio, quello reperibile nell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in tema di determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa.
3. - La questione è fondata.
La norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché tratta in modo uguale situazioni disuguali, quali la situazione di chi, avendo prestato servizio a orario pieno per un certo periodo ed essendo poi passato a una prestazione a orario ridotto, si trovi in quest'ultima condizione al momento della cessazione del rapporto, e la situazione inversa di chi al momento della cessazione dal servizio sia prestatore di lavoro a tempo pieno, avendo in un periodo anteriore all'ultimo anno prestato lavoro a tempo parziale. Ad entrambi l'indennità è liquidata sulla base della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi, così che il primo riceve una somma calcolata sulla retribuzione corrispondente all'orario ridotto anche per gli anni di servizio prestato ad orario pieno, mentre il secondo lucra un'indennità calcolata sulla retribuzione piena anche per gli anni di servizio prestato a orario ridotto.
4. - Indipendentemente dal confronto svolto nel numero precedente, l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il profilo del principio di razionalità, che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità. Invero, nella prima delle situazioni sopra distinte, nella quale versa l'odierno ricorrente, l'indennità di fine rapporto viene liquidata sulla base della retribuzione ridotta anche per gli anni pregressi di servizio a tempo pieno, senza tenere conto che per questi anni è stata versata - in parte a carico dell'ente datore di lavoro, in parte a carico del dipendente - una contribuzione commisurata all'intera retribuzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.