ORDINANZA N. 408
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 137 del codice di procedura civile; 78, n. 2 e 152 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Giudice conciliatore di Torino nel procedimento civile vertente tra Tagliapietra Maria Luisa e Sibona Nella iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 14 febbraio 1991 il giudice conciliatore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 137 cod. proc. civ. e 78, n. 2, e 152 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono nel processo civile la notificazione dell'atto di citazione in giudizio a mezzo di spedizione di plico in raccomandazione con avviso di ricevimento tramite il servizio postale, in luogo della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in ragione della ritenuta disparità di trattamento rispetto alla parte privata nel processo penale, che può ricorrere al servizio postale per la notificazione dell'atto di costituzione di parte civile;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha concluso per la non fondatezza della questione, sostenendo che la diversità del processo penale (in cui l'azione civile è meramente accessoria in un procedimento già ritualmente instaurato) rende giustificata ragione della differenza di disciplina rispetto al processo civile, avendo il legislatore ritenuto - nell'esercizio della sua discrezionalità - di privilegiare le esigenze di snellimento della procedura rispetto alla ritualità formale dell'intervento dell'ufficiale giudiziario;
Considerato che - come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 213 del 1975 - non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che, nel rispetto del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate in relazione ai singoli procedimenti e agli interessi che attraverso essi debbono trovare tutela, interessi che sono diversi nel procedimento penale ed in quello civile;
che la speciale prescrizione dettata dall'art. 152 cod. proc. pen. sulla facoltà di sostituire la notificazione richiesta da una parte privata nel procedimento penale con l'invio dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento risponde alle peculiari esigenze di celerità del medesimo procedimento;
che non è irragionevole - perché manca la connessione con un procedimento penale rispetto al quale si pongano le sottolineate esigenze di celerità - né è lesiva del diritto di difesa - perché di questo è soltanto disciplinato differentemente, ma non inadeguatamente, il modo di esercizio - la diversa valutazione operata, con riferimento al processo civile, dal legislatore che - anche nella recente legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) - non ha introdotto un'analoga e parallela deroga al principio posto dall'art. 137 cod. proc. civ., secondo cui le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario;
che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice rimettente è quindi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.