Ordinanza n. 407 del 1991

 

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ORDINANZA N. 407

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dalla Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale nel giudizio di responsabilità nei confronti di Zandonella Gorgolon Flavio ed altri iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in un procedimento di responsabilità amministrativa contro i componenti della giunta del Comune di Comelico Superiore, uno dei quali deceduto nel corso del giudizio prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Corte dei Conti, con ordinanza del 23 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge citata, nella parte in cui dispone - senza prevedere la retroattività del beneficio - l'intrasmissibilità agli eredi della responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata, avendo natura di norma sostanziale regolatrice del rapporto, non è applicabile nei processi iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;

che il mancato conferimento di retroattività alla norma viola il principio di eguaglianza e anche i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

che peraltro, sempre ad avviso del giudice remittente, ove fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma sotto questo primo profilo, con conseguente applicabilità della medesima al caso di specie, la questione di legittimità costituzionale acquisterebbe rilevanza sotto altri profili: a) per contrasto col principio di eguaglianza, in quanto la norma riserva un trattamento privilegiato agli amministratori e ai dipendenti dei comuni e delle province, discriminando ingiustificatamente gli amministratori e i dipendenti degli altri enti pubblici e dello Stato; b) per contrasto col principio di razionalità, essendo la norma contraddittoria col criterio di unificazione del regime di responsabilità dei pubblici amministratori e dipendenti dello Stato e degli enti locali, enunciato nel comma 1 dell'art. 58; c) per contrasto infine, emergente da entrambe le ragioni indicate, con i principi di cui all'art. 97, primo comma, Cost.;

Considerato che la questione è articolata in due capi tra loro contraddittori: nel primo si lamenta l'inapplicabilità della norma al caso di specie a cagione della sua irretroattività, che viene denunciata come ingiustificatamente discriminatoria a danno degli eredi di amministratori comunali o provinciali deceduti nel corso di giudizi di responsabilità già pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990; nel secondo, subordinato all'accoglimento del primo, si lamenta l'applicabilità della norma che ne conseguirebbe nel giudizio a quo, e si impugna la norma medesima in quanto la sua applicazione concreterebbe un privilegio ritenuto contrastante sia col principio di eguaglianza, essendo riservato ai soli amministratori e dipendenti dei comuni e delle province, sia col principio di razionalità per la deroga ingiustificata che esso porta al principio della successione degli eredi nei rapporti di debito del defunto (artt. 752 e 754 cod. civ.);

che, pertanto, la questione, oltre che contraddittoria, è irrilevante perché l'accoglimento di essa, con conseguente caducazione della norma impugnata, comporterebbe una definizione del giudizio a quo, in punto di successione degli eredi nella responsabilità dell'amministratore deceduto, non diversa da quella cui il giudice remittente perverrebbe applicando de plano il diritto vigente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.