ORDINANZA N. 400
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 366 del 23 luglio 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione del dispositivo della sentenza n. 366 del 23 luglio 1991 siano corretti nel modo che segue:
1) a pag. 19 inserire alla terza riga il seguente periodo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) a pag. 19, riga 5, sostituire le parole "agli artt. 3 e 112 della Costituzione", con le parole "all'art. 112 della Costituzione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI -Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.