ORDINANZA N. 395
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Tribunale di Bologna sul ricorso proposto da s.n.c. Autotre Ricambi ed altra c/ s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, nel giudizio promosso da s.c.n. Autotre Ricambi contro la s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri, costituita tra artigiani, per la dichiarazione di fallimento di questa ultima, con ordinanza dell'8 gennaio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude che siano considerate piccoli imprenditori le società artigiane non costituite nella forma di società a responsabilità limitata;
che, a parere del remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra i piccoli imprenditori artigiani e le società artigiane di modeste dimensioni come quella in controversia;
b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile alla società artigiana di modeste dimensioni provare la possidenza dei requisiti richiesti per la qualifica di piccolo imprenditore;
c) l'art. 45, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in quanto non sarebbe consentito alla società artigiana di modeste dimensioni di provare la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale, nonostante l'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo denunciata;
che, pertanto, essa è ormai espunta dall'ordinamento giuridico;
che, quindi, la questione sollevata deve dichiararsi manifestamente infondata;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 45, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.