Sentenza n. 393 del 1991

 

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SENTENZA N. 393

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1990 dalla Corte di Appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra Regione Basilicata e Giuralongo Raffaele ed altri iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Giuralongo Raffaele ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1990 nel procedimento civile vertente tra Regione Basilicata e Giuralongo Raffaele ed altri, la Corte di Appello di Potenza ha sollevato, in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, nella parte in cui prevede, per l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento, la corresponsione di una indennità annua calcolata, in somma fissa, sul reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, ancorando l'indennizzo a un valore monetario sempre più lontano dai valori attuali (nel caso di specie le occupazioni si protraggono dai 18 ai 31 anni), violerebbe l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, determinandosi, per la svalutazione monetaria, uno squilibrio tra le parti e conseguentemente uno svuotamento di contenuto del diritto di proprietà, non essendo adeguatamente compensato, in sede di indennizzo, il sacrificio della perdita concreta, da parte dei proprietari, del godimento degli immobili.

2. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato che le opere di sistemazione dei bacini montani previste dall'art. 39 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 sono, a spese dello Stato, effettuate su terreni che rimangono di proprietà privata e, a lavori ultimati, vengono riconsegnati al proprietario, osserva che l'interesse di quest'ultimo all'esecuzione delle opere non è minore di quello pubblico inerente alla funzione sociale della proprietà e agli scopi perseguiti con la normativa del regio decreto-legge n. 3267 del 1923.

La questione verterebbe fuori di qualsiasi fattispecie espropriativa e non sarebbe quindi pertinente il richiamo del secondo e del terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, dovendosi l'indennizzo in questione considerare nel complesso delle utilità conseguite dal proprietario e dei corrispondenti oneri assunti a carico della collettività, per cui, a fronte della sua eventuale perdita di valore, si colloca non solo la progressiva perdita della redditività e delle possibilità di sfruttamento del terreno, ma anche il progressivo incremento della spesa (di valore attualizzato) a carico della collettività e direttamente produttiva per il proprietario.

Non sembra pertanto censurabile all'Avvocatura la scelta legislativa che ha portato a individuare nell'indennizzo come determinato dalla norma censurata il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi perseguiti con l'occupazione temporanea dei beni, può essere garantito al proprietario. Conclude quindi l'Avvocatura chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

3. - In una memoria presentata nell'imminenza dell'Udienza, la difesa privata ricorda come i proprietari dei fondi occupati, per evitare il ricorso da parte dell'Ispettorato forestale ad espropri, ebbero a cedere in varie epoche, da oltre trent'anni, alle condizioni imposte dallo stesso Ufficio, i loro terreni adibiti a pascolo e seminativo, per le finalità di cui agli artt. 33 e segg. del regg. decreto-legge n. 3267 del 1923. Ribadite le argomentazioni del giudice a quo, la difesa sottolinea come la mancata rideterminazione (o rivalutazione) dell'indennità esclude la funzione riequilibratrice della stessa: il factum principis, vietando sine die l'utilizzazione dei fondi e obbligando i proprietari a pagare le imposte e le tasse in vigore e non tenendo conto della rilevante svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi, determinerebbe, come già denunciato dal giudice rimettente, squilibrio tra le parti e quindi svuotamento del diritto di proprietà per la perdita del godimento degli immobili e per il mancato compenso del sacrificio con un indennizzo adeguato e non fermo all'epoca d'inizio dei lavori di sistemazione.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 6 novembre 1990 (R.O. n. 291 del 1991), solleva incidente di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), "nella parte in cui prevede la corresponsione di un'indennità annua in somma fissa per l'occupazione di terreni da sottoporre a lavori di rinsaldamento e rimboschimento".

2. - La questione è infondata.

La parziale o totale sospensione di godimento, da parte dei proprietari, dei terreni da sistemare rientra nella fattispecie descritta dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, configurandosi come limite allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà.

Infatti se i terreni dei bacini montani non fossero sottoposti a opere di sistemazione idraulico-forestale, il loro degrado li sottrarrebbe come risorsa produttiva sia direttamente ai proprietari sia indirettamente alla collettività. La coincidenza che viene a verificarsi tra interesse pubblico e privato è manifesta nell'intervento dello Stato, che a propria cura e spese si sostituisce ai proprietari per il compimento di opere che salvaguardino i loro terreni. Il sacrificio della sospensione temporanea del godimento è compensato con un indennizzo che si aggiunge al beneficio realizzato dalle opere sostenute a spese dello Stato. Tale indennizzo non deve essere rivalutato, attesa la lunga durata dell'occupazione dei terreni per il compimento delle opere di sistemazione, che lo allontana dai valori originari, cui era stato rapportato in somma fissa, del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento, proprio perché alla progressiva diminuzione di valore dell'indennizzo corrisponde il vantaggio determinato dalle opere in corso.

Non risultando peraltro compressione o svuotamento del diritto del proprietario - che conserva integro ed attuale il potere di disposizione sul bene - così da configurare una fattispecie espropriativa non traslativa, esclusa peraltro dal carattere della temporaneità che tale non cessa in virtù della lunga durata, la questione è manifestamente infondata rispetto all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Appello di Potenza con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dalla stessa Corte in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.